Ordinanza N. 36 del 1969
Corte Costituzionale
Data generale
17/03/1969
Data deposito/pubblicazione
17/03/1969
Data dell'udienza in cui è stato assunto
27/02/1969
GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI –
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI
OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Dott. NICOLA REALE,
Giudici,
agosto 1935, n. 1765, contenente disposizioni per l’assicurazione
obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali,
promosso con ordinanza emessa il 1 febbraio 1967 dal tribunale di Roma
nel procedimento civile vertente tra Di Lonardo Francesco e la società
Squibb, iscritta al n. 92 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 157 del 24 giugno 1967.
Udita nella camera di consiglio del 27 febbraio 1969 la relazione
del Giudice Costantino Mortati.
Ritenuto che con ordinanza 1 febbraio 1967, pronunciata nel corso
della causa civile vertente tra Di Lonardo Francesco e la società
Squibb, il tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 4 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, per
violazione degli artt. 3, 35, 36, 38 e 41 della Costituzione;
che nel giudizio avanti la Corte costituzionale si è costituito il
Di Lonardo, il quale ha concluso per la dichiarazione d’illegittimità
costituzionale della norma impugnata (nel nuovo testo risultante
dall’art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124);
Considerato che dopo la pronuncia dell’ordinanza di rimessione, con
sentenza n. 22 del 9 marzo 1967, questa Corte, mentre ha dichiarato
costituzionalmente illegittimi: 1) il terzo comma dell’art. 4 del R.D.
17 agosto 1935, n. 1765, nella parte in cui limita la responsabilità
civile del datore di lavoro per infortunio sul lavoro derivante da
reato all’ipotesi in cui questo sia stato commesso dagli incaricati
della direzione o sorveglianza del lavoro e non anche dagli altri
dipendenti del cui fatto debba rispondere secondo il Codice civile; 2)
il quinto comma dello stesso articolo, in quanto consente che il
giudice possa accertare che il fatto che ha provocato l’infortunio
costituisce reato soltanto nelle ipotesi di estinzione dell’azione
penale per morte dell’imputato o per amnistia, senza menzionare
l’ipotesi di prescrizione del reato, e le corrispondenti disposizioni
dell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, ha dichiarato invece non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 4, primo e secondo comma, del
R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, predetto, in riferimento agli artt. 3,
primo e secondo comma, 35 e 38 della Costituzione, che era stata
sollevata dal tribunale di Milano;
che la questione attualmente sollevata riguarda le parti dell’art.
4 in relazione alle quali la questione è stata dichiarata non fondata;
che non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente
decisione;
che gli argomenti in essa svolti valgono anche per quanto riguarda
le dedotte violazioni degli artt. 36 e 41 della Costituzione. Infatti
il richiamo al primo di detti articoli non assume autonomo rilievo
rispetto agli altri (35 e 38) presi in considerazione con la precedente
sentenza, e quanto all’art. 41 è agevole osservare come il principio
formulato al secondo comma trova, per quanto riguarda i casi di
inabilità al lavoro, le necessarie specificazioni nell’art. 38.
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l’art. 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi
davanti a questa Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 4 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, per
violazione degli artt. 3, 35, 36, 38 e 41 della Costituzione, promossa
con ordinanza 1 febbraio 1967 del tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1969.
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – NICOLA REALE.