Ordinanza N. 36 del 1979
Corte Costituzionale
Data generale
25/05/1979
Data deposito/pubblicazione
25/05/1979
Data dell'udienza in cui è stato assunto
05/05/1979
EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof.
ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN
– Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO
MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof.
ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,
dell’esecuzione della decisione del Consiglio di Giustizia
Amministrativa n. 202 del 27 giugno 1978, pubblicata l’11 ottobre
1978, in relazione alla quale la Regione Sicilia ha sollevato conflitto
di attribuzione con ricorso notificato il 18 dicembre 1978 e depositato
in cancelleria il 5 gennaio 1979 e iscritto al n. 2 del registro 1979.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri ;
udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1979 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
uditi l’avv. Salvatore Villari, per la Regione ricorrente, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con atto notificato il 18 dicembre 1978, depositato
nella Cancelleria della Corte il 5 gennaio 1979 dall’avv. Salvatore
Villari e iscritto al n. 2 del registro conflitti 1979, il Presidente
pro tempore della Regione siciliana ha proposto ricorso, ai sensi degli
artt. 134 Cost., 39 legge 11 marzo 1953, n. 87, e 27 delle Norme
integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale, per
conflitto di attribuzione tra la Regione stessa e lo Stato,
determinato dalla decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa
n. 202 del 27 giugno 1978, pubblicata l’11 ottobre 1978, pervenuta
all’Assessorato regionale per l’Industria il 19 ottobre 1978 con
biglietto di Segreteria del Consiglio di G. A. 13 ottobre 1978; che,
con atto depositato nella Cancelleria della Corte costituzionale il 9
gennaio 1979 dall’avv. Salvatore Villari, la Regione ha chiesto
annullarsi la decisione n. 202/1978 del C. G. A. e, nelle more della
decisione sul ricorso stesso, sospendere l’esecuzione almeno per la
nomina del Commissario ad acta, disposta con la decisione, e per gli
obblighi al medesimo additati;
che con memoria 28 febbraio 1979 l’avv. Villari ha depositato
lettera 2 febbraio 1979, n. 8309, diretta dall’ESPI all’Assessorato
regionale per l’Industria, nella quale si elencano dati che
rivelerebbero la complessità della situazione contenziosa
determinatasi a seguito della ripetuta decisione di inottemperanza,
impugnata con il ricorso;
che la Presidenza del Consiglio si è costituita, contestando la
ammissibilità del ricorso e affermando, sul merito del medesimo, che
i vizi della decisione n. 202/1978 e, più a monte, della decisione 10
dicembre 1976, n. 307, con cui il C. G. A., in accoglimento del ricorso
di alcuni dipendenti del Centro Sperimentale per l’Industria della
Cellulosa, aveva annullato la deliberazione, con la quale l’Ente
siciliano per la protezione industriale (ESPI), subentrato al Centro,
in applicazione dell’art. 11 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5,
ebbe a costituire, suddividendo in sottoruoli e disponendo
l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro in
precedenza proprio di tali dipendenti, sarebbonsi potuti far valere nei
limiti e nei modi previsti dalle leggi processuali, e che, pertanto,
non sussiste materia di conflitto di attribuzioni;
che i difensori, nel corso della camera di consiglio del 5 aprile
1979, hanno svolto i contrapposti punti di vista limitatamente alla
domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione 202/1978 del
Consiglio di Giustizia Amministrativa;
considerato che il dispositivo della decisione 27 giugno 11/ottobre
1978, n. 202, è nei seguenti termini formulato: “ritenuto (come già
dichiarato con la propria decisione n. 240 dell’112-1977) l’obbligo
dell’ESPI di uniformarsi al giudicato nascente dalla decisione 10
dicembre 1976, n. 307, nomina il dott. Domenico Piazza, direttore
generale dell’Assessorato per l’Industria della Regione siciliana,
commissario ad acta per l’adozione dei necessari provvedimenti entro
novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via
amministrativa della presente decisione”;
che con la decisione 14 giugno – 1 dicembre 1977, n. 240, il
Consiglio aveva dichiarato l’obbligo dell’ESPI di uniformarsi al
giudicato nascente dalla decisione 25 giugno – 10 dicembre 1976, n.
307, adottando i necessari provvedimenti entro novanta giorni dalla
notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della
decisione;
che, con la decisione 25 giugno – 10 dicembre 1976, n.307, il
Consiglio, in accoglimento del ricorso proposto da alcuni dipendenti
del soppresso Centro trasferiti all’ESPI, ebbe ad annullare
parzialmente la deliberazione 7 dicembre 1972, n. 442, con cui l’ESPI
aveva disposto che il trattamento economico e normativo del personale
proveniente dal soppresso Centro continuasse ad essere regolato dal
contratto collettivo nazionale di categoria già al medesimo applicato
durante la dipendenza dal Centro, e non già dal contratto aziendale
che regola i rapporti dei dipendenti dell’ESPI;
che nella istanza del 9 gennaio 1979 la Regione ha identificato le
“gravi ragioni”, che giustificherebbero la sospensione
dell’esecuzione, nel fatto che “i provvedimenti imposti al Commissario
ad acta sconvolgono l’organizzazione e il funzionamento dell’Ente e
nello stesso tempo pongono lo stesso Commissario nell’ambigua
posizione di essere chiamato a rispondere sia nel caso in cui li
adotti, sia nel caso in cui si astenga dall’osservanza dell’obbligo
impostogli dalla sentenza”, e che, ove fosse esatta la prima decisione
del C. G. A., sul carattere (non interpretativo, ma) innovativo della
legge regionale n. 42 del 1977, dovrebbe applicarsi il contratto
aziendale fino alla entrata in vigore di tale legge e per il periodo
successivo dovrebbe riapplicarsi la contrattazione collettiva di
origine;
che l’eventuale esborso da parte dell’ESPI di retribuzioni, che la
riforma della decisione di merito potrebbe dire non dovute, non
integra gli estremi delle gravi ragioni, che sole giustificano la
sospensione dell’esecuzione della decisione n. 202/1978 del C. G. A.,
che è al centro del proposto conflitto, dal momento che non sussista
il necessario requisito della obiettiva impossibilità della
restituzione in pristino.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni pronuncia sulla ammissibilità e sul merito del
ricorso, spiegato con l’atto 18 dicembre 1978, respinge la istanza di
sospensione dell’esecuzione della decisione 27 giugno – 11 ottobre
1978, n. 202, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
siciliana, proposta dalla Regione con atto 9 gennaio 1979.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI – EDOARDO
VOLTERRA – GUIDO ASTUTI – MICHELE
ROSSANO – ANTONINO DE STEFANO –
LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO ROEHRSSEN –
ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ARNALDO MACCARONE – ANTONIO
LA PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere