Ordinanza N. 360 del 1983
Corte Costituzionale
Data generale
29/12/1983
Data deposito/pubblicazione
29/12/1983
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/12/1983
ANTONINO DE STEFANO – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE –
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof.
LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA –
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO
SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO – Dott. ALDO
CORASANITI, Giudici,
d.l. 26 settembre 1981, n. 538 (Provvedimenti urgenti in materia di
assistenza sanitaria), promosso con ricorso del Presidente della
Regione Emilia-Romagna, notificato il 24 ottobre 1981, depositato in
cancelleria il 31 successivo ed iscritto al n. 57 del registro ricorsi
1981.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 24 ottobre 1981, la Regione
Emilia-Romagna ha chiesto che venga dichiarata l’illegittimità
costituzionale degli artt. 5 e 9 del decreto-legge n. 538 del 26
settembre 1981 (Provvedimenti urgenti in materia di assistenza
sanitaria), per asserito contrasto con gli artt. 117, 118 e 119 della
Costituzione;
che nel relativo giudizio si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, concludendo nel senso della infondatezza delle
questioni sollevate.
Considerato che il d.l. n. 538 del 1981 – cui si riferisce
l’impugnativa pur ritualmente proposta dalla Regione ricorrente – non
è stato convertito in legge nel termine espressamente prescritto
dall’art. 77, terzo comma, della Costituzione;
che, pertanto, va pronunciata la manifesta inammissibilità delle
questioni ad esso relative, poiché il fatto che il decreto in esame
avesse “forza di legge” non toglie che lo stesso “debba ormai
considerarsi, per necessaria ed automatica conseguenza dell’inerzia del
Parlamento, come non mai esistito quale fonte di diritto a livello
legislativo” (cfr. da ultimo la sentenza n. 307 del presente anno).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 5 e 9 del dl. 26 settembre
1981, n. 538 (Provvedimenti urgenti in materia di assistenza
sanitaria), sollevate – in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della
Costituzione – dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI
– GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO –
ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere