Ordinanza N. 360 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
27/06/1989
Data deposito/pubblicazione
27/06/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
14/06/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL’ANDRO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.
Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni
di immobili urbani), come sostituito dall’art. 1 del decreto legge 9
dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di
locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di
abitazione), convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, promosso
con ordinanza emessa il 30 giugno 1988 dal Pretore di Bari nel
procedimento civile vertente tra Candela Domenico e l’I.N.A.,
iscritta al n. 747 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale,
dell’anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, nel procedimento civile promosso da Candela
Domenico, conduttore di un immobile destinato ad ufficio, contro il
locatore Istituto Nazionale delle Assicurazioni, diretto ad ottenere
la determinazione della indennità per la perdita dell’avviamento, il
Pretore di Bari, con ordinanza del 30 giugno 1988 (R.O. n. 747 del
1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 69, ultimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, come
sostituito dall’art. 1 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832,
convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15;
che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati gli
artt. 42 e 3 della Costituzione in quanto, imponendosi al locatore,
che intenda recedere dalla locazione, la corresponsione in modo
automatico di una indennità commisurata al canone offerto dal
locatario o, in difetto di offerta, al canone di mercato e sganciata
completamente dall’avviamento, si crea una specie di premio o di
buonuscita ingiustificata, si impone al locatore non abbiente un
rinnovo forzato della locazione e si crea una irragionevole
disparità di trattamento tra locatori abbienti e non abbienti;
Considerato che questa Corte ha già dichiarato (ordinanza n. 263
del 1989) la questione manifestamente inammissibile in quanto la
norma impugnata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima
(sentenza n. 882 del 1988) e, quindi, è stata espunta
dall’ordinamento;
che non vi sono motivi o ragioni nuove e diverse che possono
fondare un mutamento della decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 69, ultimo comma, della legge
27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili
urbani), come sostituito dall’art. 1 del decreto legge 9 dicembre
1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di
immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito
nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, in riferimento agli artt. 3 e 42
della Costituzione, perché già dichiarato costituzionalmente
illegittimo con sentenza n. 882 del 1988, sollevata dal Pretore di
Bari con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI