Ordinanza N. 361 del 1983
Corte Costituzionale
Data generale
29/12/1983
Data deposito/pubblicazione
29/12/1983
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/12/1983
ANTONINO DE STEFANO – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE –
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof.
LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA –
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO
SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO – Dott. ALDO
CORASANITI, Giudici,
1981, n. 246 (Contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli
regionali), promossi con ricorsi dei Presidenti delle Regioni Piemonte,
Marche, Veneto, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia e Sardegna,
notificati dal 26 al 29 giugno 1981, depositati in cancelleria dal 1 al
7 luglio 1981 ed iscritti ai nn. 28, 30, 31, 34, 35, 39, 41 e 45 del
registro ricorsi 1981.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 26 giugno 1981, la Regione
Piemonte ha chiesto che venga dichiarata l’illegittimità
costituzionale del decreto-legge n. 246 del 28 maggio 1981
(Contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali)
per asserito contrasto con gli artt. 77, secondo comma, 81, 5, 117, 119
della Costituzione;
che, con coevi o successivi ricorsi, notificati dal 26 al 29 giugno
1981, anche le Regioni Marche, Toscana, Veneto, Liguria,
Emilia-Romagna, Lombardia hanno impugnato l’intero testo o singole
disposizioni dello stesso d.l., in riferimento ai parametri
precedentemente richiamati e, secondo i casi, anche agli artt. 115,
118, 123 Cost.;
che analoga impugnativa è stata, infine, proposta, con ricorso
notificato il 29 giugno 1981, dalla Regione Sardegna, limitatamente
all’art. 13 del detto decreto-legge, per asserito contrasto con gli
artt. 7, 8, e 54, quarto comma, dello Statuto di autonomia;
che in tutti i giudizi (ad eccezione di quello promosso dalla Regione
Veneto) si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
concludendo nel senso della infondatezza delle questioni sollevate.
Considerato che i predetti giudizi vanno riuniti per essere decisi
con unica ordinanza;
che, per altro, il d.l. n. 246 del 1981 – cui si riferiscono le varie
impugnative pur ritualmente proposte dalle Regioni ricorrenti – non è
stato convertito in legge nel termine espressamente prescritto
dall’art. 77, terzo comma, della Costituzione;
che, pertanto, va pronunciata la manifesta inammissibilità di tutte
le relative questioni, poiché il fatto che il decreto in esame avesse
“forza di legge” non toglie che esso “debba ormai considerarsi, per
necessaria ed automatica conseguenza dell’inerzia del Parlamento, come
non mai esistito quale fonte di diritto a livello legislativo” (cfr. da
ultimo la sentenza n. 307 del presente anno).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale, relative all’intero testo od a singole
disposizioni, del d.l. 28 maggio 1981, n. 246 (Contenimento della spesa
del bilancio statale e di quelli regionali), rispettivamente sollevate
dalle Regioni Piemonte, Marche, Toscana, Veneto, Liguria,
Emilia-Romagna, Lombardia e Sardegna in riferimento agli artt. 5, 77,
secondo comma, 81, 115, 117, 118, 119, 123 della Costituzione e 7, 8,
54, quarto comma, dello Statuto speciale della Regione Sardegna – con i
ricorsi di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI
– GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO –
ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere