Ordinanza N. 363 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
27/06/1989
Data deposito/pubblicazione
27/06/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
14/06/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro
FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
36 della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell’Opera di
previdenza a favore del personale dell’Azienda autonoma delle
Ferrovie dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1988
dalla Commissione Tributaria di primo grado di Firenze, sul ricorso
proposto da Riccobono Vincenzo contro l’Intendenza di Finanza di
Firenze, iscritta al n. 679 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie
speciale, dell’anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Ritenuto che la Commissione Tributaria di primo grado di Firenze,
con ordinanza del 3 maggio 1988 (R.O. n. 679 del 1988), emessa nel
giudizio instauratosi a seguito del silenzio-rifiuto dell’Intendenza
di Finanza di Firenze per il rimborso dell’IRPEF indebitamente
trattenuta sulla indennità di fine rapporto corrisposta al dr.
Riccobono Vincenzo dall’Opera di Previdenza ed Assistenza per i
ferrovieri dello Stato (O.P.A.F.S.), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 14, 15, 16 e 36 della legge
14 dicembre 1973, n. 829, in riferimento all’art. 53 della
Costituzione;
Considerato che dopo l’emissione di detta ordinanza, la legge 13
maggio 1988, n. 154, di conversione del decreto-legge 14 marzo 1988,
n. 70 (Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione
delle procedure di accatastamento degli immobili urbani), con l’art.
3-ter, ha modificato l’art. 17 del d.P.R. 22 dicembre 1987, n. 917,
concernente il regime di tassazione dell’indennità di fine rapporto,
escludendo dalla base imponibile una parte della somma versata a
titolo di contribuzione dal lavoratore dipendente;
che, pertanto, gli atti vanno restituiti alla Commissione
remittente, perché riesamini la rilevanza della questione alla
stregua della nuova normativa;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria di
primo grado di Firenze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI