Ordinanza N. 363 del 2002
Corte Costituzionale
Data generale
18/07/2002
Data deposito/pubblicazione
18/07/2002
Data dell'udienza in cui è stato assunto
10/07/2002
Presidente: Cesare RUPERTO;
Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK,
Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;
sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del
16 gennaio 2001 relativa alla insindacabilità delle opinioni
espresse dall’on. Giovanni Di Fonzo nei confronti di Nicola Fosco,
promosso dal Tribunale di Lanciano, con ricorso depositato
l’8 ottobre 2001 ed iscritto al n. 201 del registro ammissibilità
conflitti.
Udito nella camera di consiglio dell’8 maggio 2002 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, con ricorso del 3 maggio 2001, depositato nella
cancelleria della Corte l’8 ottobre 2001, il Tribunale di Lanciano –
investito di un giudizio civile promosso da Nicola Fosco nei
confronti dell’on. Giovanni Di Fonzo, membro della Camera dei
deputati, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, in
relazione ad espressioni utilizzate da quest’ultimo nel corso di
interviste ad organi di stampa e trasmissioni televisive, ritenute
dall’attore offensive – ha sollevato conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in
relazione alla deliberazione adottata dalla Assemblea il 16 gennaio
2001(documento IV-quater, n. 164), con la quale è stato dichiarato
che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono
opinioni espresse dal deputato Di Fonzo nell’esercizio delle funzioni
parlamentari, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che il tribunale ricorrente – dopo aver esposto i fatti che
hanno dato luogo alla vicenda processuale ed analizzato, in
particolare, le dichiarazioni indicate nell’atto di citazione come
asseritamente diffamatorie – ritiene che, alla luce della
giurisprudenza di questa Corte, la deliberazione di insindacabilità,
della quale si chiede l’annullamento, sia frutto “di una erronea e
non corretta valutazione dei presupposti fissati dall’art. 68, comma
1, Cost.alla operatività della irresponsabilità dei membri del
Parlamento”, in quanto relativa ad atti privi di un effettivo
collegamento funzionale con l’attività parlamentare, così menomando
la sfera delle attribuzioni dell’autorità giudiziaria.
Considerato che, in questa fase, occorre delibare esclusivamente
se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra
le parti, se sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo di un
conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni
definitiva decisione anche in ordine all’ammissibilità (art. 37,
terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Lanciano
è legittimato a sollevare conflitto, essendo competente a dichiarare
definitivamente, per il procedimento del quale è investito, la
volontà del potere cui appartiene, in ragione dell’esercizio delle
funzioni giurisdizionali svolte in posizione di indipendenza
costituzionalmente garantita;
che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la
dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un
proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo
competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che
rappresenta;
che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,
il tribunale ricorrente denuncia la lesione della propria sfera di
attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della
deliberazione – ritenuta illegittima – con la quale la Camera dei
deputati ha qualificato come insindacabili le dichiarazioni del
parlamentare, cui si riferisce il giudizio, in quanto comprese
nell’esercizio delle funzioni parlamentari (art. 68, primo comma,
della Costituzione);
che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal
Tribunale di Lanciano nei confronti della Camera dei deputati con
l’atto introduttivo indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza al Tribunale di Lanciano ricorrente;
b) che l’atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a
cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il
termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere
successivamente depositati, con la prova delle eseguite
notificazioni, presso la cancelleria della Corte entro il termine di
venti giorni dalle notificazioni stesse, a norma dell’art. 26, terzo
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola