Ordinanza N. 364 del 1985
Corte Costituzionale
Data generale
21/12/1985
Data deposito/pubblicazione
21/12/1985
Data dell'udienza in cui è stato assunto
18/12/1985
REALE – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof.
VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA –
Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO – Dott. ALDO CORASANITI –
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO – Dott. FRANCESCO GRECO – Prof. RENATO
DELL’ANDRO, Giudici,
1979 (Trasferimento alle Regioni delle funzioni, dei beni e del
personale dei soppressi istituti di incremento ippico), promosso con
ricorso della Regione Toscana notificato il 19 luglio 1979, depositato
in cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 21 del registro dei
ricorsi 1979.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri.
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con ricorso notificato il 19 luglio 1979 e depositato
il 24 luglio 1979 (Ric. n. 21 reg. confl. 1979) la Regione Toscana ha
chiesto che la Corte “voglia dichiarare che il d.P.R. 31 marzo 1979
lede la sfera di attribuzioni della Regione Toscana determinata dagli
artt. 117 e 118 Cost., e dagli artt. 75, 113 e 122 d.P.R. n. 616 del 24
luglio 1977 e dall’art. 1 bis d.l. n. 481 del 13 agosto 1978,
convertito in legge n. 641 del 21 ottobre 1978 e conseguentemente
annullare detto decreto per la parte in cui non ha previsto il
trasferimento del personale dell’Istituto di incremento ippico di Pisa
contestualmente al trasferimento delle relative funzioni e beni e
comunque entro i 60 giorni dalla data della sua emanazione”;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e
difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuta in giudizio
deducendo l’inammissibilità del ricorso della Regione Toscana per
difetto di interesse.
Considerato che l’art. 3 dello stesso d.P.R. 31 marzo 1979, oggetto
del conflitto, ha disposto il trasferimento del personale degli
istituti di incremento ippico, ovviamente previa costituzione, da parte
delle regioni interessate, dei relativi consorzi interregionali;
che comunque, alla data del ricorso (19 luglio 1979), il Ministero
per l’agricoltura e per le foreste aveva già provveduto (decreto 20
giugno 1979) a “mettere a disposizione” della Regione Toscana, con
decorrenza 1 gennaio precedente, il personale del soppresso Istituto di
incremento ippico di Pisa;
che risulta, pertanto, la carenza di concreto interesse da parte
della Regione Toscana ad ottenere una pronuncia sulla spettanza del
potere di cui innanzi inerente al d.P.R. 31 marzo 1979 oggetto del
ricorso;
che il ricorso va dichiarato, quindi, manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 39, 41 e 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile il ricorso della Regione
Toscana avverso il d.P.R. 31 marzo 1979 (Trasferimento alle regioni
delle funzioni, dei beni e del personale dei soppressi istituti di
incremento ippico).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN – ORONZO REALE –
ALBERTO MALAGUGINI – ANTONIO LA
PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI –
GIUSEPPE FERRARI – FRANCESCO SAJA –
GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO – ALDO
CORASANITI – GIUSEPPE BORZELLINO –
FRANCESCO GRECO – RENATO DELL’ANDRO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere