Ordinanza N. 364 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
27/06/1989
Data deposito/pubblicazione
27/06/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
14/06/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro
FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa
il 2 novembre 1988 dal Pretore del tribunale di Firenze nel
procedimento civile vertente tra la S.r.l. Kendo International in
liquidazione e la Società Portdene Ltd., iscritta al n. 7 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 1989;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, con ordinanza del 2 novembre 1988 (R.O. n. 7 del
1989), nel procedimento civile vertente tra S.r.l. Kendo
International in liquidazione e Società Portdene Ltd., il Presidente
del tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 633, ultimo comma, del codice di procedura
civile, nella parte in cui non consente la tutela monitoria se la
notificazione dell’ingiunzione all’intimato debba effettuarsi
all’estero;
che, a parere del giudice rimettente, risulterebbe violato
l’art. 10 della Costituzione verificandosi contrasto con i patti
comunitari i quali comportano, tra l’altro, l’obbligo della
Repubblica di garantire la liberalizzazione degli scambi commerciali
all’interno della comunità;
che l’Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio,
in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha
concluso per la inammissibilità della questione;
Considerato che le norme di diritto internazionale generalmente
riconosciute, richiamate dall’art. 10 della Costituzione, non si
identificano nelle norme pattizie derivanti da trattati e convenzioni
internazionali ratificati dallo Stato, come il Trattato di Roma;
che, del resto, come rileva l’Avvocatura Generale dello Stato,
nei patti comunitari non si configurano principi generali incidenti
sulla materia del processo, lasciata alla disciplina del diritto
interno degli stati membri;
che il divieto di notificazione del decreto ingiuntivo
all’estero determina solo una causa di inammissibilità della tutela
monitoria, che è un procedimento speciale e non un difetto della
giurisdizione, potendosi agire in sede ordinaria;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 633, ultimo comma, del codice di procedura
civile, in riferimento all’art. 10 della Costituzione, sollevata dal
Presidente del tribunale di Firenze con la ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI