Ordinanza N. 365 del 1983
Corte Costituzionale
Data generale
29/12/1983
Data deposito/pubblicazione
29/12/1983
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/12/1983
ANTONINO DE STEFANO – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE –
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof.
LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI –
Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO –
Prof. ETTORE GALLO – Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,
primo comma, lett. c, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, come modif.
dall’art. 5 legge 13 aprile 1977, n. 114 (IRPEF – oneri deducibili),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 26 giugno 1981 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Velletri sul ricorso proposto da Placentino Nicola,
iscritta al n. 539 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32 del 2 febbraio 1983;
2) ordinanza emessa il 28 maggio 1982 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Rieti sul ricorso proposto da Mariannantoni Napoleoni
Antonio, iscritta al n. 717 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 16 marzo 1983.
Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un giudizio iniziato da Placentino Nicola
ed avente ad oggetto la deducibilità dal reddito percepito nel 1976, e
dichiarato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
(irpef), degli interessi su un mutuo contratto con l’Enpas mediante
cessione del quinto dello stipendio per l’acquisto di una casa, la
Commissione tributaria di primo grado di Velletri con ordinanza del 26
giugno 1981 (in G.U. n. 32 del 2 febbraio 1983, reg. ord. n. 539 del
1982) sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 10
lett. c d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 come modificato dall’art. 5
legge 13 aprile 1977 n. 114, che consentiva la deduzione degli
interessi solo se pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca;
che alla Commissione la detta limitazione di deducibilità sembrava
non coerente con la finalità di sottoporre a tassazione la effettiva
capacità patrimoniale dei cittadini: essa perciò poteva porsi in
contrasto col principio di eguaglianza fra contribuenti (art. 3 Cost.)
e col principio della capacità contributiva (art. 53 Cost.);
che il citato art. 5, con riferimento alle stesse norme
costituzionali, veniva impugnato anche dalla Commissione tributaria di
primo grado di Rieti con ordinanza del 28 maggio 1982 (in G.U. n. 74
del 16 marzo 1983, reg. ord. n. 717 del 1982);
che la Commissione riteneva che l’estensione dell’efficacia della
disposizione impugnata alle dichiarazioni presentate nell’anno 1977 e
perciò relative ai redditi percepiti nel 1976, ossia la sua
retroattività (disposta in realtà dall’art. 23 l. cit.), imponesse
senza giustificazione ai contribuenti un carico tributario imprevisto,
così ledendo i principi di eguaglianza e di capacità contributiva;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva nelle cause
relative ad entrambe le questioni, chiedendo dichiararsi la non
fondatezza della prima e la manifesta infondatezza della seconda,
frattanto già decisa dalla Corte con sentenza n. 143 del 1982.
Considerato che le ordinanze di rimessione, per la connessione delle
questioni, vanno riunite e decise con unico provvedimento;
che entrambe le questioni sono state già decise con sentenza 27
luglio 1982, n. 143, con cui questa Corte ha escluso ogni contrasto tra
la norma impugnata e gli artt. 3 e 53 Cost., essendo la limitazione
della deducibilità degli interessi ai soli mutui ipotecari
giustificata dall’esigenza dell’Amministrazione finanziaria di
controllare la reale sussistenza del negozio ad effetti obbligatori da
cui nascono gli interessi stessi, attraverso la sua realità e la
pubblicità della garanzia ipotecaria;
che la Corte ha altresì escluso che la retroattività della norma
impugnata leda alcun principio costituzionale e in particolare il
principio della capacità contributiva, il quale si riferisce ad indici
concretamente rivelatori di ricchezza che deve permanere nel momento
dell’imposizione, e non ad uno stato soggettivo di affidamento del
contribuente.
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 10, primo comma, lett. c, d.P.R. 29 settembre
1973, n. 597, come modificato dall’art. 5 legge 13 aprile 1977, n. 114,
sollevate dalle Commissioni tributarie di primo grado di Velletri e di
Rieti con le ordinanze indicate in epigrafe in riferimento agli artt. 3
e 53 della Costituzione, e già decise con sentenza 27 luglio 1982, n.
143.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI
– GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO –
ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere