Ordinanza N. 365 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
27/06/1989
Data deposito/pubblicazione
27/06/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
14/06/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro
FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti
urgenti per la finanza locale), convertito, con modificazioni, nella
legge 29 ottobre 1987, n. 440, promossi con cinque ordinanze emesse
il 29 novembre 1988 dal Pretore di Agrigento, iscritte
rispettivamente ai nn. 34, 35, 36, 37 e 38 del registro ordinanze
1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6,
prima serie speciale, dell’anno 1989;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Agrigento, nel procedimento civile
vertente tra Filippone Salvatore e I.N.A.D.E.L., avente ad oggetto il
pagamento della indennità premio di servizio comprensiva della
indennità integrativa, con rivalutazione e interessi, con ordinanza
del 29 novembre 1988 (R.O. n. 34 del 1989), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell’art. 23, quarto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella
legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui stabilisce che il
credito del lavoratore iscritto all’I.N.A.D.E.L., relativo alla
riliquidazione dell’indennità premio di servizio con inclusione
della indennità integrativa maturata successivamente al 31 gennaio
1977, non dà luogo a corresponsione di interessi e a rivalutazione
monetaria;
che risulterebbero violati l’art. 3, primo comma, della
Costituzione, per la ingiustificata disparità di trattamento con gli
altri lavoratori ai quali è riconosciuto il risarcimento dei danni
per l’inadempimento delle obbligazioni pecuniarie; gli artt. 36 e 38
della Costituzione, in quanto risulterebbe frustrata la funzione di
sostentamento che la suddetta indennità premio di servizio svolge
quale indennità di fine rapporto e retribuzione differita;
che l’Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
perché la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente
infondata;
che la stessa questione, con ordinanze della stessa data, è
stata sollevata nei procedimenti civili vertenti tra La Corte Luigi e
I.N.A.D.E.L. (R.O. n. 35 del 1989); tra Alessi Vincenzo e
I.N.A.D.E.L. (R.O. n. 36 del 1989);
tra Capitano Nazzarena e I.N.A.D.E.L. (R.O. n. 37 del 1989); tra
Milazzo Palma Rita e I.N.A.D.E.L. (R.O. n. 38 del 1989);
che l’Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in tutti i
giudizi, ha preso le stesse conclusioni di cui sopra;
Considerato che i cinque giudizi, siccome prospettano la stessa
questione, vanno riuniti e decisi con un unico provvedimento;
che questa Corte ha già dichiarato la illegittimità
costituzionale della norma impugnata nella parte in cui dispone che
le somme de quibus non danno luogo a corresponsione di interessi per
ritardato pagamento, e non fondata la questione per il profilo della
mancata rivalutazione monetaria (sentenza n. 1060 del 1988);
che successivamente la questione è stata dichiarata
rispettivamente manifestamente inammissibile per il primo profilo,
essendo la norma ormai espunta dall’ordinamento, e manifestamente
infondata per l’altro profilo (ordinanza n. 68 del 1989);
che non essendo stati dedotti motivi nuovi e diversi che possono
fondare una diversa decisione, va emessa analoga statuizione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 23, quarto comma, del decreto-legge 31
agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale),
convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui
non prevede la rivalutazione delle somme corrisposte per la
riliquidazione della indennità premio di servizio, in riferimento
agli artt. 3, primo comma, 36 e 38 della Costituzione, sollevata dal
Pretore di Agrigento con le ordinanze in epigrafe;
b) la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dello stesso art. 23, quarto comma, del
decreto-legge 31 agosto 1987, n.359, convertito nella legge 29
ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui non prevede la
corresponsione degli interessi sulle dette somme, in riferimento agli
artt. 3, primo comma, 36 e 38 della Costituzione, sollevata dal
Pretore di Agrigento con le ordinanze in epigrafe, perché già
dichiarato costituzionalmente illegittima nella stessa parte con la
sentenza n. 1060 del 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI