Ordinanza N. 365 del 1996
Corte Costituzionale
Data generale
30/10/1996
Data deposito/pubblicazione
30/10/1996
Data dell'udienza in cui è stato assunto
17/10/1996
Presidente: avv. Mauro FERRI;
Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato
GRANATA,
prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare
MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott.
Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY,
prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
degli artt. 4 e 5 (recte: 5 e 6) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
(Revisione della disciplina del contenzioso tributario) e dell’art.
10, numero 14, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa
al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), promosso con
ordinanza emessa l’11 aprile 1994 dalla Commissione tributaria di
secondo grado di Roma, sul ricorso proposto dall’Ufficio IVA di Roma
contro la s.r.l. Sporting Club della Vela, iscritta al n. 836 del
registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell’anno 1995;
Udito nella Camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Roma,
III sezione, investita dell’appello promosso dall’ufficio IVA di Roma
nei confronti della s.r.l. Sporting Club della Vela avverso la
decisione n. 92140693 del 1992 della Commissione tributaria di primo
grado di Roma, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 51 e 76
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 4 e 5 (recte: 5 e 6) del d.P.R. 6 ottobre 1972, n. 636
(Revisione della disciplina del contenzioso tributario), nonché,
eventualmente, dell’art. 10, numero 14, della legge delega 9 ottobre
1971, n. 825, nella parte in cui prevedono la decadenza del
componente eletto membro del Parlamento in luogo della semplice
sospensione dalle funzioni giurisdizionali;
che uno dei componenti il Collegio rimettente è stato eletto
senatore della Repubblica, e pertanto, in base alle disposizioni
citate, dovrebbe decadere dall’incarico di componente della
commissione tributaria per incompatibilità;
che non vi sarebbe però, ad avviso della Commissione, nesso
funzionale fra l’indipendenza dell’organo giurisdizionale e la
comminatoria della decadenza;
che la nuova disciplina del contenzioso tributario (art. 8, comma
4, del d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 545) sostituisce alla decadenza la
fattispecie, più razionale, della sospensione dalle funzioni;
che la decadenza – illegittima per violazione degli artt. 3 e 51
della Costituzione – non avrebbe giustificazione nella legge delega
(legge 9 ottobre 1971, n. 825), ove non si rinviene alcuna
prescrizione al riguardo, con lesione, dunque, dell’art. 76 della
Costituzione;
che la rilevanza della questione sarebbe evidente, per
l’incidenza della sua risoluzione sulle questioni attinenti alla
composizione del Collegio e alla sua eventuale integrazione;
Considerato che al momento della emissione dell’ordinanza del
giudice a quo non si è realizzato il temuto effetto decadenziale,
che concretizzerebbe la lesione dei citati parametri costituzionali;
che il dubbio di legittimità costituzionale è dunque sollevato
in via ipotetica, con conseguente, palese irrilevanza della
questione;
che, inoltre, a decorrere dall’insediamento il 1 aprile 1996
delle nuove commissioni tributarie, sia provinciali sia regionali,
sono abrogati gli articoli da 2 a 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
636, e quindi non è più in essere l’organo giurisdizionale
rimettente (art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del
1992, modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a), del d.-l. 26
settembre 1995, n. 403, convertito, senza modificazioni, nella legge
20 novembre 1995, n. 495; norma attuata dal decreto del Ministro
delle finanze 26 gennaio 1996);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4 e 5
(recte: 5 e 6) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della
disciplina del contenzioso tributario) e dell’art. 10, numero 14,
della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo
della Repubblica per la riforma tributaria), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 51 e 76 della Costituzione, dalla
Commissione tributaria di secondo grado di Roma, con l’ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 ottobre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola