Ordinanza N. 365 del 1998
Corte Costituzionale
Data generale
06/11/1998
Data deposito/pubblicazione
06/11/1998
Data dell'udienza in cui è stato assunto
28/10/1998
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv.
Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
CAPOTOSTI;
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1998 dal vice
pretore onorario di Verona, sezione distaccata di Caprino Veronese,
nel procedimento civile vertente tra Marcolini Luigi e la prefettura
di Verona, iscritta al n. 278 del registro ordinanze 1998 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima
serie speciale, dell’anno 1998.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Luigi Marcolini
contro la prefettura di Verona, il vice pretore onorario di Verona,
sezione distaccata di Caprino Veronese, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell’art. 204, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
“nella parte in cui dispone che il prefetto, se ritiene fondato
l’accertamento, emette entro 60 giorni ordinanza motivata con la
quale ingiunge il pagamento di una somma determinata nel limite non
inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione,
limitatamente all’inciso “ingiunge il pagamento di una somma
determinata nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale
per ogni singola violazione” “;
che, secondo il giudice a quo il giudizio principale “non può
essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione
di legittimità costituzionale”;
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la
manifesta infondatezza della questione, essendo già stata decisa in
passato nel senso dell’infondatezza e della manifesta infondatezza.
Considerato che il giudice a quo non adduce alcuna motivazione, né
qualsivoglia elemento di valutazione circa la rilevanza della
sollevata questione e si limita ad affermare apoditticamente di
ritenerla non manifestamente infondata, non indicando neppure i
parametri costituzionali di riferimento;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 204, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
sollevata dal vice pretore onorario di Verona, sezione distaccata di
Caprino Veronese, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 novembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola