Ordinanza N. 366 del 1983
Corte Costituzionale
Data generale
29/12/1983
Data deposito/pubblicazione
29/12/1983
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/12/1983
ANTONINO DE STEFANO – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE –
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof.
LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI –
Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO –
Prof. ETTORE GALLO – Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,
27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli immobili
urbani), promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1982 dal Pretore di
Cremona, nel procedimento civile vertente tra Pelliccioni Salsi Maria
Luisa e la Soc. Immobiliare C. Monteverdi, iscritta al n. 534 del
registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 351 del 22 dicembre 1982.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra
Pelliccioni Salsi Maria Luisa, conduttrice, e la soc. Immobiliare
Monteverdi, locatrice, ed avente ad oggetto la determinazione del
canone di locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978 n. 392, il
Pretore di Cremona, con ordinanza del 7 maggio 1982 (in G.U. n. 351 del
1982; reg. ord. n. 534 del 1982) sollevava questione di legittimità
costituzionale dell’art. 16 della citata legge, che, ai fini del
calcolo del canone, stabilisce i coefficienti di moltiplicazione con
riferimento alla categoria catastale degli edifici;
che il giudice a quo riteneva che la norma potesse ledere il
principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), stante la possibile diversità
di accatastamento di edifici aventi caratteristiche identiche ma
censiti in tempi (e quindi con criteri) diversi, nonché il diritto del
conduttore di difendersi in giudizio (art. 24, secondo comma, Cost.),
perché questi, secondo lo stesso giudice a quo, non aveva alcun mezzo
di tutela giurisdizionale contro l’accertamento catastale;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva, deducendo
l’infondatezza della questione.
Considerato che la questione sollevata è stata già decisa con
sentenza 7 aprile 1983 n. 84, con cui questa Corte ne ha dichiarato
l’inammissibilità nella considerazione che spetta al giudice a quo di
individuare il mezzo di tutela giurisdizionale del conduttore (ricorso
alle commissioni tributarie, ovvero disapplicazione in via incidentale,
da parte del giudice civile adito, degli atti di accatastamento
illegittimi, ai sensi dell’art. 5 l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E);
che la questione è stata successivamente dichiarata manifestamente
inammissibile con ordinanza 21 luglio 1983 n.235.
Visti gli artt. 23 della legge n. 87 del 1953 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 16 della legge 27 luglio 1978 n. 392,
sollevata dal Pretore di Cremona con l’ordinanza indicata nel relativo
registro al n. 534 del 1982, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI
– GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO –
ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere