Ordinanza N. 366 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
27/06/1989
Data deposito/pubblicazione
27/06/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
14/06/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell’Ente nazionale di
assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e
riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore
degli agenti e dei rappresentanti di commercio), promosso con
ordinanza emessa il 10 ottobre 1988 dal Pretore di Torino nel
procedimento civile vertente tra Moris Carlo e l’E.N.A.S.A.R.C.O.,
iscritta al n. 54 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale,
dell’anno 1989;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio del
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 10 ottobre 1988, il Pretore
di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 25 della legge 2
febbraio 1973, n. 12, secondo cui le pensioni di vecchiaia erogate
dall’E.N.A.S.A.R.C.O., di importo superiore a cinque milioni di lire
annue, sono decurtate di una aliquota progressivamente crescente dal
10 al 20% sulle somme eccedenti il suddetto importo annuo minimo;
che la norma impugnata darebbe luogo a disparità di
trattamento, per essere rimasto fisso nel tempo il citato limite di
cinque milioni, malgrado il tasso di svalutazione intervenuto nel
frattempo e l’elevazione dei massimali e delle aliquote di
contribuzione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
Considerato che essa è prospettata limitatamente ad una assunta
disparità di trattamento tra vecchi e nuovi pensionati con
conseguente violazione del principio di eguaglianza;
che sotto tale specifico profilo la denunciata disciplina non
contrasta con l’art. 3 Cost., dato che essa è applicabile,
indipendentemente dal momento della erogazione del trattamento
previdenziale, a tutti i soggetti beneficiari e che pertanto va
dichiarata la manifesta infondatezza della questione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 25 della legge 2 febbraio 1973, n. 12
(Natura e compiti dell’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e
rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento
pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti
di commercio), sollevata, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, dal Pretore di Torino con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI