Ordinanza N. 366 del 1998
Corte Costituzionale
Data generale
06/11/1998
Data deposito/pubblicazione
06/11/1998
Data dell'udienza in cui è stato assunto
28/10/1998
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA,
prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI
MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica) e dell’annessa tabella “A”, promosso con ordinanza
emessa il 14 maggio 1996 dalla Corte dei conti – sezione di controllo
per la Regione Siciliana, nel procedimento di controllo della
liquidazione della pensione in favore di Martuscelli Salvatore,
iscritta al n. 1138 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale,
dell’anno 1996.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che la Corte dei conti – sezione di controllo per la
Regione Siciliana, nel corso di un procedimento di controllo della
liquidazione della pensione di anzianità ad un appuntato della
Guardia di finanza, collocato a riposo dopo 29 anni di servizio, con
ordinanza emessa il 14 maggio 1996, ha sollevato, in riferimento
all’art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art.
11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi
correttivi di finanza pubblica) e dell’annessa tabella “A”, “nella
parte in cui, con riferimento al personale contemplato dall’art. 54,
comma sesto, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, non prevedono che
le riduzioni percentuali ivi indicate non si applichino con riguardo
a quelle anzianità che danno luogo ad una percentuale di pensione
superiore a quella che nel sistema generale è collegata
all’anzianità di trentacinque anni”;
che la rimettente rileva come tali penalizzazioni operino, per
espressa disposizione di legge, con riferimento ad anzianità di
servizio inferiori a trentacinque anni, per cui, nel silenzio della
legge, il travaso di tale sistema generale nelle normative di settore
– che, per determinate categorie di dipendenti, quali il personale
militare, prevedono il raggiungimento della misura massima di
pensione al compimento non dei quarant’anni di servizio, bensì di
soli trent’anni – non può essere effettuato seguendo il criterio
precisato dalla circolare del Ministero del tesoro 15 febbraio 1994,
n. 19, secondo la quale, mentre rispetto ad anzianità di servizio di
30 anni, “non trova applicazione la riduzione di cui al comma
sedicesimo”, per contro, “con anzianità inferiore a trent’anni la
operatività della tabella “A”, per ovvie ragioni equitative, va in
via interpretativa stabilita (…) prendendo in considerazione il
numero degli anni mancanti al raggiungimento del requisito
contributivo di trent’anni”;
che peraltro, secondo la rimettente, se è frutto di ragionevole
ponderazione, dato il diverso tipo di attività, l’individuazione di
identiche percentuali pensionistiche (80%) riferite a differenti
anzianità di servizio, risulta viceversa “alquanto riduttiva” e
generatrice di una disparità di trattamento la limitazione, in danno
del personale militare, della non operatività del sistema delle
penalizzazioni alla sola anzianità di trent’anni;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l’inammissibilità ovvero per la manifesta
infondatezza della sollevata questione.
Considerato, preliminarmente ad ogni altro possibile rilievo, che
dal tenore stesso della prospettazione si palesa la natura meramente
interpretativa della questione (v. ordinanza n. 258 del 1997), in
modo evidente sollevata onde ottenere da questa Corte la soluzione di
un problema ermeneutico, attinente a un diritto soggettivo del
pensionato, oltretutto suscettibile di essere ulteriormente accertato
in via giurisdizionale;
che, infatti, i dubbi di costituzionalità vengono riferiti ai
criteri di applicazione delle riduzioni percentuali in danno del
personale militare, dettati – nel silenzio della legge applicabile –
da una semplice circolare ministeriale e criticati perché non
coerenti col complessivo sistema pensionistico così come ricostruito
dalla stessa rimettente, la quale però non ne trae le doverose
conclusioni sul piano applicativo della denunciata normativa, della
quale purtuttavia propone una interpretazione logico-sistematica;
che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 16, della legge 24
dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e
dell’annessa tabella “A”, sollevata, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione di controllo per la
Regione Siciliana, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 novembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola