Ordinanza N. 367 del 1983
Corte Costituzionale
Data generale
29/12/1983
Data deposito/pubblicazione
29/12/1983
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/12/1983
ANTONINO DE STEFANO – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE –
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof.
LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI –
Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO –
Prof. ETTORE GALLO – Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,
39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del
contenzioso tributario) e degli artt. 15, primo comma, e 39 d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte
sul reddito), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 12 giugno 1980 dalla Commissione tributaria di
1 grado di Gorizia sul ricorso proposto da Basso Mario, iscritta al n.
674 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 311 del 12 novembre 1980;
2) ordinanza emessa il 3 marzo 1982 dalla Commissione tributaria di 1
grado di Piacenza sul ricorso proposto da Cardinali Luciano, iscritta
al n. 399 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 317 del 17 novembre 1982;
3) ordinanza emessa il 22 giugno 1982 dalla Commissione tributaria di
1 grado di Trapani sul ricorso proposto da Sansica Antonino, iscritta
al n. 754 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 88 del 30 marzo 1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che durante un procedimento iniziato con ricorso di Basso
Mario contro gli avvisi di accertamento per l’irpef e l’ilor per gli
anni dal 1974 al 1977, la Commissione tributaria di primo grado di
Gorizia con ordinanza del 12 giugno 1980 (in G.U. n. 311 del 12
novembre 1980, reg. ord. n. 674 del 1980) sollevava, in riferimento
agli artt. 24 e 113 Cost., questione di legittimità costituzionale
degli artt. 35 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, che disciplina
l’istruzione del processo davanti alle commissioni tributarie, e 15 del
d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, che disciplina l’iscrizione nei ruoli
delle imposte dirette in pendenza di ricorso del contribuente, in
quanto essi, sottraendo al giudice tributario il potere di sospendere
in via cautelare la riscossione coattiva delle imposte, sembravano
pregiudicare la tutela giurisdizionale del contribuente stesso;
che nel corso di un procedimento iniziato da Cardinali Luciano ed
avente per oggetto la formazione di un ruolo di imposta diretta da
parte dell’Ufficio distrettuale di Piacenza nel 1980, la Commissione
tributaria di primo grado della stessa città con ordinanza del 3 marzo
1982 (in G.U. n. 317 del 17 novembre 1982, reg. ord. n. 399 del 1982)
sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 39 del
d.P.R. n. 602 del 1973 che attribuisce il potere di sospendere la
riscossione delle imposte dirette all’intendente di finanza, nonché
dell’art. 39 d.P.R. n. 636 del 1972, che per il procedimento davanti
alle commissioni tributarie rinvia alle sole disposizioni generali del
codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113
Cost., per gli stessi motivi addotti dalla Commissione di Gorizia;
che la Commissione di Piacenza indicava quale norma costituzionale di
riferimento, anche l’art. 77 Cost., ritenendo che le norme impugnate
contrastassero con l’art. 10, primo e secondo comma n. 14, l. 9 ottobre
1971 n. 825, che contiene la delega legislativa al governo per – la
riforma tributaria ed affida il relativo processo ad organi
giurisdizionali, quali le commissioni tributarie;
che l’art. 39 d.P.R. n. 636 del 1972 veniva denunciato, in
riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., anche dalla Commissione
tributaria di primo grado di Trapani con ordinanza del 22 giugno 1982
(in G.U. n. 88 del 30 marzo 1983, reg. ord. n. 754 del 1982), emessa
nel corso di un giudizio iniziato da Sansica Antonino ed avente ad
oggetto l’iscrizione a ruolo dell’irpef per l’anno 1975;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva nelle cause
relative a tutt’e tre le ordinanze, chiedendo che fosse dichiarata la
non fondatezza delle questioni sollevate con la prima e la manifesta
infondatezza di quelle sollevate con le altre due, stante la
sopravvenuta sentenza della Corte n. 63 del 1982;
che le parti private non si sono costituite.
Considerato che le ordinanze di rimessione, per la sostanziale
identità delle questioni proposte, vanno riunite e decise con unico
provvedimento;
che le questioni relative agli artt. 15 e 39 d.P.R. n. 602 del 1973
in riferimento agli artt. 3,24 e 113 Cost. sono manifestamente
infondate, essendo state già decise da questa Corte con sentenza 1
aprile 1982 n. 63, la quale ne ha dichiarato la non fondatezza, nella
considerazione che la tutela cautelare non costituisce una componente
essenziale della tutela giurisdizionale di cui alle citate norme della
Costituzione, tutela che può essere discrezionalmente differenziata
dal legislatore ordinario e che nel processo tributario si realizza
essenzialmente con la restituzione della somma indebitamente riscossa,
insieme agli interessi, da parte dell’amministrazione finanziaria
soccombente (nello stesso senso: ord. 29 marzo 1983 n. 80 e 13 giugno
1983 n. 168);
che le questioni relative agli artt. 35 e 39 d.P.R. n. 636 del 1972
in riferimento agli artt. 3, 24, 113 Cost. – sostanzialmente
coincidenti con quelle ora dette – debbono ritenersi altresì
manifestamente infondate in base alle considerazioni contenute nella
citata sentenza n. 63 del 1982;
che le stesse questioni sono manifestamente infondate anche in
riferimento all’art. 53 Cost. poiché, come giustamente osserva
l’Avvocatura dello Stato in uno dei suoi atti di intervento, la detta
norma concerne non la tutela giurisdizionale del contribuente bensì
l’aspetto sostanziale dell’imposizione;
che dalle esposte considerazioni discende, ancora, la manifesta
infondatezza delle dette questioni in riferimento all’art. 77 Cost.,
poiché, escluse le denunciate violazioni dei principi costituzionali
in materia di tutela giurisdizionale, deve di conseguenza escludersi il
contrasto tra le norme impugnate e l’art. 10 della legge di delega n.
825 del 1971.
Visti gli artt. 23 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti in giudizio
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 15 e 39 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, 35
e 39 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, sollevate in riferimento agli artt.
3, 24, 53, 77, 113 Cost. dalle Commissioni tributarie di primo grado di
Gorizia, di Piacenza e di Trapani con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI
– GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO –
ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere