Ordinanza N. 368 del 1983
Corte Costituzionale
Data generale
29/12/1983
Data deposito/pubblicazione
29/12/1983
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/12/1983
REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI –
Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA
PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Prof.
GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
comma, c.p.m.p. (Insubordinazione con violenza e minaccia verso
superiore non ufficiale), promosso con ordinanza emessa il 30 settembre
1981 dal Tribunale militare di Verona nel procedimento penale a carico
di Hofer Florian, iscritta al n. 738 del registro ordinanze 1981 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58 del 1982.
Udito nella camera di consiglio dell’11 ottobre 1983 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Rilevato che il Tribunale militare di Verona, con ordinanza del 30
settembre 1981, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità dell’art. 186, ultimo comma,
c.p.m.p., “in quanto il vigente sistema sanzionatorio stabilito
dall’art. 186 c.p.m.p., in seguito alla sentenza n. 26/1979 della Corte
costituzionale, confligge con il principio di eguaglianza nella parte
in cui commina pene edittali irragionevolmente superiori a quelle
previste per ipotesi più gravi”;
e che il giudice a quo censura, in sostanza, quella parte dell’art.
186, ultimo comma, c.p.m.p., che, punendo con la reclusione militare da
tre a dodici anni il reato di insubordinazione con violenza nei
confronti di superiore non ufficiale, adotterebbe un regime
sanzionatorio più rigoroso rispetto a quello previsto per il reato di
insubordinazione con violenza consistente in lesione grave contro
superiore ufficiale, di cui allo stesso art. 186 c.p.m.p., e, più
esattamente, al secondo comma di esso, fattispecie che, a seguito della
sentenza n. 26 del 1979 di questa Corte, viene ad essere assoggettata
alla pena prevista per i “generici” reati di lesione (reclusione comune
da tre a sette anni, se si ritiene applicabile l’art. 583 cod. pen.;
reclusione da due a sette anni, se si ritiene applicabile l’art. 224
c.p.m.p.);
considerato che la questione è già stata decisa con la sentenza n.
103 del 1982, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 186, ultimo comma, c.p.m.p., limitatamente alle parole “con
la reclusione militare non inferiore a cinque anni se il superiore è
un ufficiale e con la stessa pena da tre a dodici anni se il superiore
non è ufficiale”, dopo di che è già stata dichiarata manifestamente
infondata con le ordinanze n. 193 dell’8 novembre 1982 e n. 67 dell’8
marzo 1983.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 186, ultimo comma, c.p.m.p. – già dichiarato
costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 103 del 1982 –
sollevata dal Tribunale militare di Verona con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI
– GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere