Ordinanza N. 369 del 1983
Corte Costituzionale
Data generale
29/12/1983
Data deposito/pubblicazione
29/12/1983
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/12/1983
GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO
MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof.
GIUSEPPE FERRARI – Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (Norme per la repressione delle frodi
nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti) promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 17 settembre 1982 dalla Corte d’appello di
Lecce nel procedimento penale a carico di Santoro Giovanni, iscritta al
n. 748 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 74 del 16 marzo 1983;
2) ordinanza emessa il 26 ottobre 1982 dalla Corte d’appello di
Bologna nel procedimento penale a carico di Prandi Luciano, iscritta al
n. 848 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 108 del 20 aprile 1983.
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che la Corte d’appello di Lecce, con ordinanza in data 17
settembre 1982, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 76 del d .P .R. 12 febbraio 1965, n. 162 (Norme per la
repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti,
vini ed aceti):
a) in riferimento all’art. 3 Cost., in quanto, ugualmente sanzionando
sia l’ipotesi di preparazione di vino (c.d. “industriale”, “sintetico”
e “artificiale”) con soluzioni zuccherine o fecce di vino o vinacce
d’uva, sia quella – diversa e meno grave – di aggiunta di zucchero a
vino genuino al solo scopo di migliorarne le qualità organolettiche o
di aumentarne la gradazione alcolica, porrebbe “sullo stesso piano
categorie diverse di cittadini che commettono fatti di diversa
gravità”, violando il principio razionale di adeguatezza della pena al
fatto, soprattutto in relazione al carattere proporzionale della pena
pecuniaria prevista in aggiunta alla pena detentiva;
b) in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., in quanto “nel vietare in
modo assoluto, anche per la correzione di vini ‘naturali’, l’impiego di
sostanze zuccherine, travalica i limiti dell’art. 2, comma primo, della
legge 9 ottobre 1964, n. 991, con la quale si imponeva al Governo
delegato di tener conto dell’attuale disciplina legislativa della
materia negli Stati aderenti alla Comunità Economica Europea’, e ciò
all’evidente scopo di non porre i produttori italiani in condizione di
sfavore rispetto ai produttori di alcuni altri Stati comunitari in cui
è consentito lo zuccheraggio dei Vini”;
che questione identica a quella indicata sub a) è stata sollevata
altresì dalla Corte d’appello di Bologna con ordinanza emessa il 26
ottobre 1982;
considerato che entrambe le questioni di legittimità costituzionale
sono state dichiarate non fondate con sentenza n. 188 del 1982 e
manifestamente infondate con ordinanza n. 19 del 1983;
che la questione sub a) è stata dichiarata manifestamente infondata
anche con ordinanza n. 51 del 1983;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162,
sollevate dalla Corte d’appello di Lecce, con ordinanza in data 17
settembre 1982, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della
Costituzione e della Corte d’appello di Bologna, con ordinanza del 26
ottobre 1982, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI
– GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere