Ordinanza N. 369 del 1997
Corte Costituzionale
Data generale
28/11/1997
Data deposito/pubblicazione
28/11/1997
Data dell'udienza in cui è stato assunto
24/11/1997
Presidente: prof. Francesco GUIZZI;
Giudici: prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv.
Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof.
Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE,
avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
comma, della legge 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento
delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dalla
legge 23 settembre 1981, n. 533), promosso con ordinanza emessa il 17
novembre 1995 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la
regione Liguria, sui ricorsi riuniti proposti da Arzà Giuseppe
contro la Direzione provinciale del tesoro di La Spezia, iscritta al
n. 932 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno
1996;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che nel corso di un procedimento – promosso da Arzà
Giuseppe, titolare di pensione di guerra, avverso il provvedimento
della Direzione provinciale del Tesoro di La Spezia, con cui gli è
stata revocata l’attribuzione dell’indennità integrativa speciale
goduta su detto trattamento, per il motivo della contemporanea
titolarità da parte del ricorrente di altra pensione a carico
dell’Inps, sulla quale veniva percepita l’indennità integrativa
speciale – la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione
Liguria, con ordinanza emessa il 17 novembre 1995, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, quinto comma
(recte: sesto comma), del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo
riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega
prevista dalla legge 23 settembre 1981, n. 533), “nella parte in cui
non prevede che, fermo restando il divieto di cumulo delle indennità
integrative speciali o di analoghi sistemi di adeguamento automatico
all’indice del costo della vita, debba comunque farsi salvo l’importo
corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il
Fondo pensioni lavoratori dipendenti”;
che, secondo il rimettente, nell’impossibilità di estendere
analogicamente alla presente fattispecie il decisum delle sentenze
n. 172 del 1991 e n. 494 del 1993 (con cui questa Corte ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale, rispettivamente, degli artt. 17
della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e 99, secondo comma, del d.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui appunto non
prevedevano, nei confronti di titolari di più pensioni, che, fermo
restando il divieto di cumulo delle indennità integrative speciali,
dovesse comunque farsi salvo l’importo corrispondente al trattamento
minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori
dipendenti), la vigenza della norma censurata – senza il correttivo
indicato per situazioni sostanzialmente identiche dalle citate
sentenze – verrebbe a confliggere con il sistema già oggetto di
chiare indicazioni da parte della Corte costituzionale e, quindi, con
gli artt. 3 e 38, primo e secondo comma, Cost.;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la manifesta inammissibilità o infondatezza
della sollevata questione;
Considerato che la sezione giurisdizionale per la regione Liguria
della Corte dei conti, quanto alla rilevanza della questione, si è
limitata ad osservare come “apparirebbe determinante, ai fini del
decidere, acclarare se, anche nel divieto di cumulo di cui alla
normativa de qua, debba farsi salva comunque l’integrazione al
minimo”;
che neppure nel contesto dell’ordinanza di rimessione – vuoi
nella narrativa del fatto, vuoi nelle considerazioni in diritto – è
fatto alcun cenno in ordine alla circostanza che il ricorrente,
percependo altra pensione a carico dell’Inps, venisse a fruire di un
trattamento inferiore al minimo garantito;
che dunque – non contestata la previsione normativa del divieto
di cumulo delle indennità integrative speciali o di analoghi sistemi
di adeguamento automatico all’indice del costo della vita – appare
apodittica (e quindi ben lungi dall’essere sostenuta da una
motivazione autosufficiente) l’affermazione della pregiudizialità
nel giudizio a quo e della rilevanza della questione, la quale viene
prospettata come specificamente riguardante proprio la salvaguardia
dell’importo corrispondente al trattamento minimo di pensione
previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1, sesto comma, del d.P.R. 30
dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di
guerra, in attuazione della delega prevista dalla legge 23 settembre
1981, n. 533), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, primo e
secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione
giurisdizionale per la regione Liguria, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1997.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 novembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola