Ordinanza N. 369 del 1998
Corte Costituzionale
Data generale
06/11/1998
Data deposito/pubblicazione
06/11/1998
Data dell'udienza in cui è stato assunto
28/10/1998
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv.
Fernanda CONTRI, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di
finanza pubblica) promossi con n. 2 ordinanze emesse il 2 settembre
1996 dal pretore di Bologna nei procedimenti civili vertenti tra
Bertocchi Sergio e Di Credico Gregorio e l’ENPALS, iscritte ai nn.
1222 e 1336 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno
1996 e n. 1, prima serie speciale, dell’anno 1997.
Visti gli atti di costituzione di Bertocchi Sergio, Di Credico
Gregorio e dell’ENPALS nonché, gli atti di intervento del Presidente
del Consiglio dei Ministri;
Udito nell’udienza pubblica del 13 ottobre 1998 il giudice relatore
Fernando Santosuosso;
Uditi l’avvocato Angelo Curti per l’ENPALS e l’Avvocato dello Stato
Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che nel corso di due controversie promosse da cantanti
lirici professionisti contro l’Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) il pretore di
Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dell’art. 11,
comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in
materia di finanza pubblica);
che a parere del giudice a quo, mentre il sistema di
contribuzione fissato in precedenza prevedeva l’obbligo per il
lavoratore di versare l’aliquota del 14,70 per cento fino
all’ammontare massimo di lire 315.000 di compenso giornaliero, e che
sull’eccedenza rispetto a tale somma venisse applicato un contributo
di solidarietà nella misura del 3 per cento, la norma impugnata, nel
modificare il terzo comma dell’art. 2 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n.
1420, ha elevato l’aliquota percentuale al 26,97 per cento ed ha
stabilito che essa si applichi ai compensi giornalieri fino alla
concorrenza di lire un milione, innalzando nel contempo il contributo
di solidarietà dal 3 al 5 per cento;
che pertanto la norma impugnata, nell’aggravare l’onere di
contribuzione a carico del lavoratore in fase di attività, non ha
provveduto ad elevare anche la retribuzione massima calcolabile ai
fini del computo della pensione, somma che l’art. 12, settimo comma,
del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 continua a fissare in lire
315.000;
che il pretore rimettente, pur affermando, in punto di rilevanza,
che non occorre in questa fase del processo una specifica istruttoria
sulla situazione concreta, ritiene che la declaratoria di
illegittimità costituzionale della norma impugnata avrebbe concrete
ripercussioni sull’ammontare del trattamento di quiescenza dei
ricorrenti; nel merito, osserva che aver innalzato l’obbligo di
contribuzione a carico dei lavoratori mantenendo fermo, nel contempo,
il tetto della retribuzione pensionabile, ha creato un’evidente
sperequazione dei trattamenti di quiescenza, rompendo quel principio
di proporzionalità che sta alla base dell’intero sistema
pensionistico, come anche questa Corte ha evidenziato nella sentenza
n. 173 del 1986, con conseguente violazione degli artt. 3, 36 e 38
della Costituzione;
che nei giudizi davanti a questa Corte si sono costituiti, con
due atti di identico contenuto, i ricorrenti Bertocchi Sergio e Di
Credico Gregorio, concludendo per l’accoglimento della prospettata
questione;
che si è costituito anche l’ENPALS, con apposito atto,
sostenendo la infondatezza della sollevata questione;
che parimenti è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata o che
gli atti vengano rimessi al giudice a quo per un nuovo esame della
rilevanza.
Considerato che i giudizi, vertendo su identica questione, possono
essere riuniti per una decisione contestuale;
che successivamente alla rimessione delle presenti questioni il
legislatore è intervenuto, col decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 182, ridisciplinando complessivamente la materia del regime
pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all’ENPALS;
che, in particolare, l’art. 1, comma 2, del citato decreto ha
parificato dal 1 gennaio 1997 il contributo a carico dei lavoratori a
quello dell’assicurazione generale obbligatoria; il successivo comma
8 del citato decreto ha mantenuto l’obbligo contributivo sulla
retribuzione giornaliera non eccedente la somma di lire un milione,
mentre il comma 10 del medesimo art. 1 ha sostituito l’art. 12, comma
settimo, del d.P.R. n. 1420 del 1971, stabilendo che la retribuzione
pensionabile, attualmente ferma a lire 315.000 gionaliere, venga
rivalutata, a decorrere dal 1 gennaio 1998, sulla base dell’indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
che le due ordinanze di rimessione, peraltro, non indicano
espressamente la data di pensionamento dei due lavoratori e l’entità
dei compensi dai medesimi percepiti successivamente al 1 gennaio
1992, data di entrata in vigore della norma impugnata;
che alla luce delle esposte considerazioni e del significativo
mutamento del quadro normativo, nel quale è anche previsto un
sistema di rivalutazione del tetto pensionabile, appare opportuno
restituire gli atti al giudice a quo, affinché valuti la permanenza
del requisito della rilevanza e le soluzioni del merito,
eventualmente provvedendo ad una precisazione dei termini della
questione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore di
Bologna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 novembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola