Ordinanza N. 37 del 1965
Corte Costituzionale
Data generale
23/04/1965
Data deposito/pubblicazione
23/04/1965
Data dell'udienza in cui è stato assunto
08/04/1965
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO – Prof. ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER
– Prof. GIOVANNI CASSANDRO – Prof. BIAGIO PETROCELLI – Prof. ALDO
SANDULLI – Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof.
COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ
– Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO,
Giudici,
10 gennaio 1926, n. 17, promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1964
dal Tribunale di Trento nel procedimento civile vertente tra di
Sarentino Carlo ed Enrico e il vice Commissario del Governo in Bolzano,
iscritta al n. 109 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 169 dell’11 luglio 1964.
Udita nella camera di consiglio del 6 aprile 1965 la relazione del
Giudice Aldo Sandulli;
Ritenuto che nel giudizio promosso con citazione del 28 giugno-1
luglio 1963 innanzi al Tribunale di Trento da Carlo ed Enrico di
Sarentino contro il vice Commissario del Governo in Bolzano, per
sentire dichiarare l’illegittimità del decreto del Prefetto di Bolzano
in data 13 aprile 1934, n. 790, con cui fu disposta d’ufficio, in
applicazione dell’art. 1 del R.D.L. 10 gennaio 1926, n. 17, la
restituzione del nome patronimico “Sarnthein” nella forma italiana di
“Sarentino”, gli attori sollevavano questione di legittimità
costituzionale del citato articolo di quest’ultimo decreto in relazione
all’art. 22 della Costituzione;
che il Tribunale, in accoglimento dell’eccezione, con l’ordinanza
indicata in epigrafe, rimetteva a questa Corte la decisione
dell’anzidetta questione di legittimità costituzionale;
che l’ordinanza è stata regolarmente notificata alle parti
costituite ed al Presidente del Consiglio dei Ministri ed inoltre
comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati ed è
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 169 dell’11 luglio 1964;
che in questa sede nessuno si è costituito;
Considerato che tra i dati di fatto enunciati nella parte
introduttiva dell’ordinanza di rimessione si legge (non è ben chiaro
se come convincimento del giudice o come assunto della parte): “che la
famiglia von Sarnthein non è mai stata originaria della provincia di
Trento, ma è famiglia bellunese di provenienza tedesca; che il cognome
Sarnthein non può essere considerato la traduzione tedesca di un
precedente nome italiano, per cui manca il presupposto logico-giuridico
per l’applicabilità dell’art. 1 del R.D.L. 10 gennaio 1926, n. 17”;
che dalle anzidette enunciazioni discenderebbe l’irrilevanza della
questione di legittimità costituzionale proposta;
che la questione di rilevanza deve essere esaminata e risolta dal
giudice a quo;
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Trento.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 aprile 1965.
GASPARE AMBROSINI – GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO – ANTONINO PAPALDO – NICOLA
JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO – BIAGIO
PETROCELLI – ALDO SANDULLI – GIUSEPPE
BRANCA – MICHELE FRAGALI – COSTANTINO
MONTATI – GIUSEPPE CHIARELLI –
GIUSEPPE VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI – FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.