Ordinanza N. 37 del 1974
Corte Costituzionale
Data generale
13/02/1974
Data deposito/pubblicazione
13/02/1974
Data dell'udienza in cui è stato assunto
05/02/1974
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Dott. LUIGI
OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI
– Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI –
Dott. GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI,
Giudici,
del codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 27 dicembre 1972 dal pretore di Saronno nel
procedimento civile vertente tra Catanzaro Giuseppe e Patri’ Liboria,
iscritta al n. 137 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140 del 30 maggio 1973;
2) ordinanza emessa il 28 febbraio 1973 dal pretore di Verona nel
procedimento civile vertente tra Zamboni Osvaldo e Dalla Vecchia
Giancarlo, iscritta al n. 159 del registro ordinanze 1973 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 169 del 4 luglio 1973.
Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1974 il Giudice
relatore Luigi Oggioni.
Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe, è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale dell’art. 665 del codice di
procedura civile per preteso contrasto con gli artt. 3 e 24 della
Costituzione, assumendosi la violazione del principio di eguaglianza e
del diritto di difesa che deriverebbe dalla limitazione probatoria a
carico del conduttore prevista dalla norma impugnata nei giudizi di
convalida di sfratto;
che le due cause, aventi il medesimo oggetto, vanno riunite e
decise con unica pronunzia.
Considerato che questa Corte con la sentenza n. 94 del 14 giugno
1973, ha dichiarato infondate questioni identiche a quelle sopra
richiamate;
che non sono stati addotti argomenti nuovi o tali da indurre la
Corte a modificare la precedente pronunzia.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti a
questa Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 665 del codice di procedura civile, proposta
con le ordinanze in epigrafe, già dichiarata non fondata con sentenza
n. 94 del 14 giugno 1973.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIUSEPPE
VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO –
ERCOLE ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA –
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – PAOLO
ROSSI – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere