Ordinanza N. 37 del 1979
Corte Costituzionale
Data generale
25/05/1979
Data deposito/pubblicazione
25/05/1979
Data dell'udienza in cui è stato assunto
05/05/1979
EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof.
ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN –
Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO
MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof.
ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,
legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti
pensionistici), promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1973 dalla
Corte di Appello di Venezia, nel procedimento civile vertente tra
l’INAM e Coppa Vittorio, iscritta al n. 192 del registro ordinanze 1975
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174 del 2
luglio 1975.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 18 aprile 1979 il Giudice relatore
Arnaldo Maccarone;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con ordinanza 2 maggio 1973 (pervenuta nella
Cancelleria di questa Corte il 9 maggio 1975) la Corte d’appello di
Venezia ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione,
questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 57 legge
30 aprile 1969, n. 153 (il quale stabilisce che il lavoratore
soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni
previdenziali non è assoggettato al pagamento di spese, competenze ed
onorari a favore degli istituti di previdenza e di assistenza, a meno
che il giudizio intentato verso gli stessi non sia manifestamente
infondato e temerario), limitatamente alla parte in cui esclude dal
beneficio le controversie promosse dal lavoratore nei confronti
dell’INAM;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che questa Corte restituisca gli atti al giudice a quo, per
una nuova valutazione della rilevanza o dichiari la questione non
fondata;
considerato che nel corso del presente giudizio è entrata in
vigore la legge 11 agosto 1973, n. 533, recante la nuova disciplina
delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in
materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, il cui art. 9,
sostituendo il testo originario dell’art. 152 d. att. c.p.c. ha esteso
l’esonero del lavoratore soccombente dal pagamento delle spese
processuali a tutti i giudizi previdenziali e, quindi, anche alle
controversie promosse nei confronti del ‘I.N.A.M.;
che detto art. 9, in virtù di quanto stabilito dall’art. 20 della
citata legge n. 533 del 1973, è applicabile anche ai giudizi in corso
al momento della sua entrata in vigore;
che pertanto, come è posto in rilievo anche dall’Avvocatura dello
stato, si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo perché
accerti, alla stregua della nuova situazione normativa determinatasi a
seguito dell’entrata in vigore della legge 11 agosto 1973, n. 533, se
la questione sollevata sia tuttora rilevante.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Venezia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, nel
Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI – EDOARDO
VOLTERRA – GUIDO ASTUTI – MICHELE
ROSSANO – ANTONINO DE STEFANO –
LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO ROEHRSSEN –
ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ARNALDO MACCARONE – ANTONIO
LA PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere