Ordinanza N. 370 del 1987
Corte Costituzionale
Data generale
04/11/1987
Data deposito/pubblicazione
04/11/1987
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/10/1987
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO;
luglio 1982 n. 429 (Norme per la repressione della evasione in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare
la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito in
legge 7 agosto 1982 n. 516, promossi con n. 6 ordinanze emesse il 30
novembre 1983 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Potenza,
iscritte rispettivamente ai nn. 424, 425, 426, 427, 428 e 429 del
registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 176 dell’anno 1984;
Visto l’atto di costituzione di Tanico Anna nonché l’atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Tanico Anna
ed avente per oggetto la definizione in via amministrativa di
pendenze in materia di imposta sul valore aggiunto, la Commissione
tributaria di primo grado di Potenza con ordinanza del 30 novembre
1983 (reg. ord. n. 424 del 1984) sollevava, in riferimento agli artt.
3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 25
d.l. 10 luglio 1982 n. 429, conv. in l. 7 agosto 1982 n. 516, nella
parte in cui, ai fini della detta definizione in via amministrativa,
non prevede la detrazione dell’imposta già pagata sugli acquisti se
non risultante da fatture regolarmente registrate;
che la Commissione osservava come, quanto alle imposte sul
reddito, l’art. 15, settimo comma, d.l. cit. escludesse
l’applicazione dell’art. 74 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, ossia
permettesse che, nelle dichiarazioni integrative presentate ai fini
della definizione agevolata, potessero essere dedotti dal reddito
anche costi ed oneri non regolarmente registrati; quanto all’i.v.a.,
per contro, l’impugnato art. 25 permetteva di tener conto delle sole
fatture registrate;
che tutto ciò sembrava al collegio rimettente dar luogo ad
ingiustificate disparità di trattamento tra contribuenti, oltre che
a contrastare col principio di capacità contributiva;
che la medesima questione veniva sollevata dalla stessa
Commissione tributaria con altre cinque ordinanze in pari data (reg.
ord. n. da 425 a 429 del 1984);
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,
chiedeva che la questione fosse dichiarata non fondata;
che la Tanico, costituitasi, aderiva agli argomenti contenuti
nelle ordinanze di rimessione, presentando anche memoria
nell’imminenza della camera di consiglio;
Considerato che i giudizi, per l’identità dell’oggetto, debbono
essere riuniti;
che la questione deve considerarsi manifestamente infondata, in
quanto la Commissione tributaria rimettente ha denunciato la
violazione del principio di eguaglianza ponendo a raffronto
situazioni diverse: non è infatti né eguale né analoga la
situazione di chi, essendo soggetto all’imposta sul reddito, debba
indicare quest’ultimo detraendone costi ed oneri, rispetto alla
situazione di chi, essendo soggetto ad un’imposta che colpisce gli
incrementi di valore dei beni in diverse fasi della produzione e
dello scambio, debba liquidare l’imposta detraendo quella già pagata
“a monte” onde evitare duplicazioni;
che la diversa strutturazione dei tributi dimostra come non
irrragionevole la scelta del legislatore che, in questo secondo caso,
per le maggiori difficoltà di accertamento richiede, ai fini della
definizione agevolata, una più rigorosa prova documentale;
che all’evidenza va altresì esclusa qualsiasi lesione del
principio di capacità contributiva, sul quale, in realtà, non vi è
neppure specifica motivazione;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 25 d.l. 10 luglio 1982 n.
429, convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, sollevata in riferimento
agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado
di Potenza con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI