Ordinanza N. 371 del 1997
Corte Costituzionale
Data generale
28/11/1997
Data deposito/pubblicazione
28/11/1997
Data dell'udienza in cui è stato assunto
24/11/1997
Presidente: prof. Francesco GUIZZI;
Giudici: prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv.
Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof.
Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE,
avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie), come modificato dall’art. 8, comma 8, del d.-l. 25 maggio
1996, n. 285 (Misure urgenti per il rilancio economico ed
occupazionale dei lavori pubblici e dell’edilizia privata), promosso
con ordinanza emessa l’11 luglio 1996 dal pretore di Benevento nel
procedimento penale a carico di Tinessa Antonio ed altri, iscritta al
n. 1328 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell’anno
1996;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Ritenuto che il pretore di Benevento, nel corso di un procedimento
penale per violazioni edilizie, con ordinanza dell’11 luglio 1996 ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo
dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie), nella parte in cui, a seguito della modifica
ad esso apportata dall’art. 8, comma 8, del d.-l. 25 maggio 1996, n.
285 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei
lavori pubblici e dell’edilizia privata), impone la sospensione
dell’azione penale fino alla decisione del ricorso proposto innanzi
al Tribunale amministrativo regionale avverso il diniego di rilascio
della concessione edilizia in sanatoria;
che, ad avviso del giudice a quo, la disciplina censurata
violerebbe l’art. 112 della Costituzione, paralizzando, di fatto, a
tempo indeterminato l’azione penale;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, che
ha concluso per la manifesta infondatezza della questione;
Considerato che la disposizione di cui all’art. 8, comma 8, del
decreto-legge n. 285 del 1996, decaduto per mancata conversione in
legge (peraltro già favorevolmente scrutinata con la sentenza n.
270 del 1996, in virtù del trasferimento, operato dalla Corte su di
essa, della questione sollevata nei confronti della disposizione, di
identico contenuto precettivo, di cui all’art. 7, comma 9, del d.l.
27 marzo 1995, n. 88), è stata riprodotta, nella medesima
formulazione letterale, nei successivi dd.-l. 22 luglio 1996, n. 388,
e 24 settembre 1996, n. 495, entrambi decaduti e non più reiterati;
che, peraltro, l’art. 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), ha fatto
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei predetti decreti-legge non convertiti;
che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al
giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza della
questione, alla luce della citata sopravvenuta norma recante clausola
di salvezza degli effetti del decreto-legge impugnato.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al pretore di Benevento.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1997.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 novembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola