Ordinanza N. 374 del 1994
Corte Costituzionale
Data generale
27/10/1994
Data deposito/pubblicazione
27/10/1994
Data dell'udienza in cui è stato assunto
24/10/1994
Presidente: prof. Gabriele PESCATORE;
Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI,
dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare
MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott.
Cesare RUPERTO;
538 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
23 novembre 1992 dal Pretore di Brescia nel procedimento penale a
carico di Duina Santo, iscritta al n. 725 del registro ordinanze 1993
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima
serie speciale, dell’anno 1993;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il Pretore di Brescia ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 197, 208 e 538 del codice di procedura
penale, nella parte in cui rispettivamente prevedono:
che le dichiarazioni della parte civile siano assunte nella
forma della testimonianza;
che il giudice penale possa pronunciare condanna alle
restituzioni ed al risarcimento dei danni (ai sensi dell’art. 538)
anche quando l’accertamento della responsabilità penale si fondi
esclusivamente sulle dichiarazioni della parte civile;
che ad avviso del remittente le norme impugnate
contrasterebbero:
con il principio della parità di trattamento, sancito
dall’art. 3 della Costituzione, in raffronto al diverso regime
previsto per il responsabile civile e per l’imputato, soggetti i
quali, pur rivestendo la medesima posizione processuale di parti, non
assumono la qualità di testimone;
con il principio del contraddittorio, espresso dall’art. 24
della Costituzione, in quanto le parti in giudizio (parte civile e
responsabile civile o imputato) non parteciperebbero al processo con
eguali poteri;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l’infondatezza delle sollevate questioni.
Considerato che la prima questione (relativa agli artt. 197 e 208
del codice di procedura penale) è stata già più volte esaminata
dalla Corte e decisa nel senso della manifesta infondatezza (v. da
ultimo ordinanza n. 115 del 1992), né dalla ricostruzione
sistematica effettuata dal giudice remittente, del giudizio penale
come processo a parti contrapposte del tutto analogo a quello civile,
possono trarsi validi motivi per una diversa conclusione;
che la seconda questione risulta invece manifestamente
inammissibile in quanto lo stesso remittente dà atto di non aver
ancora ammesso la testimonianza della parte civile e pertanto non si
trova nella fase processuale che richiede l’applicazione dell’art.
538 del codice di procedura penale non potendo aver già deciso per
la condanna dell’imputato.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 197 e 208 del codice di procedura penale;
b) la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 538 del codice di procedura
penale, sollevate entrambe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Pretore di Brescia con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA