Ordinanza N. 375 del 1994
Corte Costituzionale
Data generale
27/10/1994
Data deposito/pubblicazione
27/10/1994
Data dell'udienza in cui è stato assunto
24/10/1994
Presidente: prof. Francesco Paola CASAVOLA;
Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro
FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA,
prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare
MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott.
Cesare RUPERTO;
secondo comma, 493, 511, 514 e 567, secondo comma, del codice di
procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1993
dal Pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Griggio
Luciano ed altri, iscritta al artt. 25 del registro ordinanze 1994 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica artt. 7, prima
serie speciale, dell’anno 1994;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il Pretore di Padova ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 431, 491, secondo comma, 493, 511, 514, e
567, secondo comma, “nella parte in cui non prevedono che il Pretore,
quale giudice del dibattimento, possa acquisire e prendere visione
degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, qualora
tale cognizione sia necessaria ai fini di dichiarare la nullità di
un atto compiuto nella fase delle indagini preliminari e utilizzabile
nel dibattimento”;
che, nel sollevare la questione, il remittente si duole di non
poter prendere visione del fascicolo del pubblico ministero, nella
sua interezza, al fine di accertare se nella fase delle indagini
preliminari, allorquando è stato compiuto un accertamento tecnico
non ripetibile senza dare avviso al difensore degli attuali imputati,
costoro fossero già identificabili come autori del fatto contestato
anche se ancora non formalmente iscritti nel registro degli indagati;
che, sotto il profilo della rilevanza, il remittente ritiene che
l’impossibilità di procedere a tale controllo non consenta di
valutare l’eccezione sollevata dal difensore degli imputati circa la
nullità dell’atto di indagine compiuto in violazione dei diritti
della difesa;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l’inammissibilità, o comunque per l’infondatezza
della sollevata questione.
Considerato che nel provvedimento di rimessione a questa Corte il
Pretore di Padova non chiarisce affatto i motivi in base ai quali
egli non sarebbe in grado, sulla scorta degli atti in suo possesso,
ovvero avvalendosi dei mezzi previsti dagli artt. 496 e segg. per
l’istruzione dibattimentale, di valutare l’eccezione di nullità
sollevata dalla difesa, mentre lo stesso Pretore, con ordinanza del 7
gennaio 1993, (espressamente richiamata nel provvedimento di
rimessione) aveva già ritenuto che tale accertamento potesse
compiersi “attraverso l’esame dell’autore dell’informativa”;
che tale soluzione risulta poi immotivatamente abbandonata nel
prosieguo del dibattimento, giacché il remittente ritiene ora,
contraddicendo il proprio precedente provvedimento, che solo l’esame
di tutto il fascicolo del pubblico ministero possa consentirgli di
decidere sull’eccezione;
che la sollevata questione appare, allo stato, chiaramente priva
dell’indispensabile requisito della rilevanza, essendo previsti
dall’Ordinamento mezzi ordinari e sufficienti a compiere
l’accertamento necessario per valutare l’eccezione sollevata dalla
difesa degli imputati;
che pertanto la questione deve ritenersi manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
artt. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 431, 491, secondo comma, 493,
511, 514 e 567, secondo comma, sollevata, in riferimento agli artt. 3
e 24 della Costituzione, dal Pretore di Padova con l’ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA