Ordinanza N. 376 del 1983
Corte Costituzionale
Data generale
29/12/1983
Data deposito/pubblicazione
29/12/1983
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/12/1983
ANTONINO DE STEFANO – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE –
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof.
LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI –
Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO –
Prof. ETTORE GALLO – Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,
seguenti della legge 10 dicembre 1975, n. 724 (Disposizioni
sull’importazione e commercializzazione all’ingrosso dei tabacchi
lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando di tabacchi
esteri) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 1 marzo 1978 dalla Corte d’appello di Napoli
nel procedimento penale a carico di Gioia Giuseppe, iscritta al n. 289
del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 250 del 1978;
2) ordinanza emessa il 31 ottobre 1978 dal Tribunale di Rieti nel
procedimento penale a carico di Mellone Pasquale ed altro, iscritta al
n. 76 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 87 del 1979.
Visti gli atti di costituzione di Gioia Giuseppe e Mellone Pasquale
ed altro nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che, mediante due ordinanze e nei procedimenti di cui
all’epigrafe, la Corte d’appello di Napoli ed il Tribunale di Rieti
sollevavano identica questione di legittimità costituzionale con le
stesse motivazioni;
che i due Collegi ritenevano, infatti, concordemente non
manifestamente infondata la sollevata incompatibilità della legge 10
dicembre 1975, n. 724, rispetto agli artt. 3, 10, 11 e 41 Cost. in
quanto, a fronte della generale liberalizzazione del monopolio cui la
legge è ispirata, l’importazione di tabacchi lavorati esteri resta
sottoposta a due limitazioni, contrastanti sia con il principio della
libera iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), sia con il
principio di libertà dei commerci anche al minuto, stabilito dalla
legislazione della CEE, cui lo Stato italiano per tal modo non si
adegua (artt. 10 e 11 Cost.), e sia infine col principio di uguaglianza
in quanto, in materia di commercio all’ingrosso di tabacchi, verrebbe
altresì introdotta una ingiustificata differenza fra importatori
dall’area del commercio comune e importatori da altri Stati;
che interveniva nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo
che la questione venisse dichiarata manifestamente infondata;
che si costituiva anche, in rappresentanza e difesa della parte
privata interessata al processo pendente innanzi alla Corte d’appello
di Napoli, l’avv. Luciano Rossi de L’Aquila, il quale chiedeva fosse
dichiarata l’illegittimità costituzionale non soltanto della legge
impugnata ma anche degli artt. 45 e seguenti della legge 17 luglio
1942, n. 907.
Considerato che sull’unica questione sollevata dalle due ordinanze i
giudizi vanno riuniti;
che, prescindendo sia dalla circostanza che la legge 907/42 non è
stata impugnata dall’ordinanza 289/78 sia dal rilievo che, comunque,
questa Corte ha già dichiarato infondata la questione relativa a
quest’ultima legge (sent. 15 luglio 1976 n. 209), resta il fatto che
nessuna delle due ordinanze ha offerto il minimo elemento da cui si
possa giudicare l’oggettiva sussistenza della rilevanza,
apoditticamente affermata;
che peraltro, questa Corte ha ripetutamente ammonito che i detti
elementi devono risultare dall’ordinanza e non possono essere oggetto
di richiamo per relationem.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i relativi giudizi;
dichiara manifestamente inammissibile, per assoluta carenza di
motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e seguenti della legge 10 dicembre 1975,
n. 724, sollevata, con le ordinanze 1 marzo 1978 della Corte d’appello
di Napoli e 31 ottobre 1978 dal Tribunale di Rieti, in relazione agli
artt. 3, 10, 11 e 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA – ANTONINO DE
STEFANO – GUGLIELMO ROEHRSSEN –
ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ARNALDO MACCARONE –
VIRGILIO ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI
– FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ETTORE GALLO – ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere