Ordinanza N. 377 del 1983
Corte Costituzionale
Data generale
29/12/1983
Data deposito/pubblicazione
29/12/1983
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/12/1983
ANTONINO DE STEFANO – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE –
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof.
LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA –
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO
SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO – Dott. ALDO
CORASANITI, Giudici,
del d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito nell’art. 1 della legge 6
febbraio 1980, n. 15 (Misure urgenti per la tutela dell’ordine
democratico e della sicurezza pubblica) promosso con ordinanza emessa
il 27 maggio 1981 dal Tribunale per i minorenni di Trento, nei
procedimenti penali riuniti a carico di De Gasperi Nicola ed altri,
iscritta al n. 66 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 del 26 maggio 1982.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Tribunale minorile di Trento, con l’ordinanza e nel
procedimento penale di cui all’epigrafe, sollevava la sopradescritta
questione di legittimità costituzionale rilevando che, col precludere,
quando ricorra l’aggravante della finalità di terrorismo o di
eversione, la parte favorevole del giudizio di bilanciamento prevista
dall’art. 69 cod. pen., anche nei confronti della diminuente
concernente la minore età, l’articolo impugnato determina un
trattamento uniforme per situazioni decisamente disuguali come quelle
riguardanti adulti e minori;
che in tal senso è, del resto, l’ispirazione di fondo di tutta la
normativa penale concernente i minori, sicché del tutto irrazionale
appare la contrastante impugnata disposizione;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha
chiesto declaratoria d’infondatezza della questione, rilevando che la
preclusione del favorevole bilanciamento riguarda soltanto la speciale
aggravante della finalità di terrorismo o di eversione, e che su tal
punto il legislatore ha esercitato un potere discrezionale che trova
ampia giustificazione nella grave contingenza attraversata dal Paese:
mentre poi il trattamento di base relativo ai minori è rimasto
immutato quanto all’accertamento dell’imputabilità.
Considerato, però, che l’ordinanza non dedica parola alla rilevanza,
limitandosi a riferirsi per relationem alla requisitoria del P.M.:
riferimento ritenuto inammissibile dalla costante giurisprudenza di
questa Corte dovendo la rilevanza desumersi da adeguata e diretta
motivazione contenuta nella stessa ordinanza;
che, quand’anche si volesse osservare che, la diminuente dipendente
dalla minore età essendo obbligatoria ex art. 98, primo comma, cod.
pen., essa viene necessariamente in bilanciamento coll’aggravante della
finalità di terrorismo o di eversione senza che occorra in proposito
particolare conoscenza dei fatti, andrebbe però obiettato che quanto
meno avrebbe dovuto il giudice a quo riportare esplicitamente
nell’ordinanza l’imputazione, in guisa da farvi trasparire l’avvenuta
contestazione dell’aggravante in parola;
che, pertanto, dev’essere dichiarata la manifesta inammissibilità
della questione;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1, comma terzo, del d.l. 15 dicembre 1979, n.
625, così come modificato dall’art. 1 della legge 6 febbraio 1980, n.
15, sollevata, in relazione all’art. 3 della Costituzione, con
l’ordinanza in epigrafe dal Tribunale per i minorenni di Trento.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA – ANTONINO DE
STEFANO – GUGLIELMO ROEHRSSEN –
ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ARNALDO MACCARONE – ANTONIO
LA PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI –
GIUSEPPE FERRARI – FRANCESCO SAJA –
GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO – ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere