Ordinanza N. 378 del 1985
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1985
Data deposito/pubblicazione
30/12/1985
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/12/1985
REALE – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof.
VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA –
Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO – Dott. ALDO CORASANITI –
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO – Dott. FRANCESCO GRECO – Prof. RENATO
DELL’ANDRO, Giudici,
procedura penale introdotto con l. 22 dicembre 1980 n. 879 (“Norme
sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a
magistrati e nei casi di rimessione”), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13 giugno 1984 dal Giudice istruttore presso
il Tribunale di Sala Consilina nel procedimento penale a carico di
Scanniello Biagio, iscritta al n. 1196 del registro ordinanze del 1984
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 bis
dell’anno 1985;
2) ordinanza emessa il 6 novembre 1984 dal Giudice Istruttore
presso il Tribunale di Enna nel procedimento penale a carico di Anzaldi
Mario, iscritta al n. 169 del registro ordinanze del 1985 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161 bis dell’anno 1985;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice
relatore Renato Dell’Andro.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe è stata
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell’art. 41 bis codice procedura penale
nella parte in cui non prevede lo spostamento della competenza
territoriale anche nella ipotesi di reati commessi da Pretori o in loro
danno, attribuiti alla competenza ordinaria del Tribunale nel cui
circondario è compreso il mandamento in cui il Pretore stesso,
imputato o parte lesa, esercita le sue funzioni;
che i giudizi debbono essere riuniti stante l’identità delle
questioni sollevate;
considerato che, con la sentenza n. 232 del 1984, è stata già
dichiarata l’inammissibilità di una questione analoga sotto il profilo
che sostanzialmente si richiedeva una sentenza additiva implicante
nell’ambito di più soluzioni alternative scelte discrezionali che
esulano dalla competenza della Corte costituzionale;
che analoghe questioni sono state dichiarate manifestamente
inammissibili con ordinanze nn. 54 e 98 del 1985;
che non sussistono ragioni per discostarsi da tali decisioni,
mancando nelle questioni ora proposte elementi di diversificazione
rispetto a quelle già decise.
Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9,
comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 41 bis codice procedura penale
introdotto con l. 22 dicembre 1980 n. 879 (“Norme sulla connessione e
sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di
rimessione”), sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe in
riferimento agli artt. 3 e 97 Cost..
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN – ORONZO REALE –
ALBERTO MALAGUGINI – ANTONIO LA
PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI –
GIUSEPPE FERRARI – FRANCESCO SAJA –
GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO – ALDO
CORASANITI – GIUSEPPE BORZELLINO –
FRANCESCO GRECO – RENATO DELL’ANDRO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere