Ordinanza N. 379 del 1985
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1985
Data deposito/pubblicazione
30/12/1985
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/12/1985
ORONZO REALE – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. ANTONIO LA PERGOLA –
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO
SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO – Dott. ALDO
CORASANITI – Prof. GIUSEPPE BORZELLINO – Dott. FRANCESCO GRECO – Prof.
RENATO DELL’ANDRO, Giudici,
26 maggio 1984 n. 158 (“Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle
unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di
convenzioni sanitarie”), promosso con ordinanza emessa il 18 giugno
1984 dal Tribunale di Firenze nei procedimenti civili riuniti vertenti
tra Gigantes Paolo ed altri e I.N.A.M. in liquidazione, iscritta al n.
1347 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 97 bis dell’anno 1985.
Visto l’atto di costituzione di Bucciolini Emilio ed altri nonché
l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice
relatore Renato Dell’Andro.
Rilevato che, con ordinanza emessa il 18 giugno 1984, il Tribunale
di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, primo comma,
77, terzo comma, e 101, secondo comma, Cost., questione di legittimità
costituzionale dell’art. 6, del d.l. 26 maggio 1984 n. 158 (“Ripiano
dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31
dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie”);
che nel presente giudizio si sono costituiti il sig. Emilio
Bucciolini ed altri 37 ricorrenti nel giudizio a quo, rappresentati e
difesi dall’Avv. Paolo Ferrari, concludendo per l’accoglimento della
questione, ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato,
concludendo per la manifesta inammissibilità o l’infondatezza della
questione stessa;
considerato che il d.l. 26 maggio 1984 n. 158 non è stato
convertito in legge ai sensi dell’art. 77, comma terzo Cost..
Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 6 del d.l. 26 maggio 1984 n. 158
(“Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie
locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni
sanitarie”), sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 77,
terzo comma, e 101, secondo comma, Cost., dal Tribunale di Firenze con
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN – ORONZO REALE –
ALBERTO MALAGUGINI – ANTONIO LA
PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI –
GIUSEPPE FERRARI – FRANCESCO SAJA –
GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO – ALDO
CORASANITI – GIUSEPPE BORZELLINO –
FRANCESCO GRECO – RENATO DELL’ANDRO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere