Ordinanza N. 379 del 1998
Corte Costituzionale
Data generale
20/11/1998
Data deposito/pubblicazione
20/11/1998
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/11/1998
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido
NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell’assicurazione obbligatoria
per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti
attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento
degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi) promosso
con ordinanza emessa il 7 novembre 1996 del Tribunale di Brescia nel
procedimento civile vertente tra il Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato e Mezzanotte Luigi iscritta al n. 293
del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 1997.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che nel corso di una controversia previdenziale in grado
di appello il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del
lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2
della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell’assicurazione
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli
esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e
coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori
autonomi);
che a parere del giudice a quo la norma impugnata, nell’indicare
tassativamente i familiari coadiutori ai quali viene estesa
l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti, sembra non ricomprendere in tale categoria i familiari
legati al titolare dell’attività commerciale dal terzo grado di
parentela, sicché nel caso specifico il ricorrente, nipote del
titolare, dovrebbe essere escluso dalla predetta assicurazione;
che siffatta interpretazione, considerando che l’art. 230-bis
cod. civ., nel regolare l’impresa familiare, ricomprende nella stessa
i parenti fino al terzo grado, appare al Tribunale rimettente lesiva
degli artt. 3 e 38 della Costituzione, e ciò anche alla luce delle
sentenze n. 485 del 1992 e n. 170 del 1994 di questa Corte.
Considerato che, successivamente alla rimessione della presente
questione, la legge 23 dicembre 1996, n. 662, all’art. 1, comma 206,
ha stabilito che l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti di cui alla norma in esame “è estesa ai
parenti ed affini entro il terzo grado che non siano compresi
nell’ambito di applicazione dell’art. 3” della legge n. 613 del 1966
e che siano in possesso dei relativi requisiti;
che il successivo comma 207 del medesimo art. 1 ha sancito
l’efficacia retroattiva di tale estensione, con facoltà per gli
interessati di provvedere alla regolarizzazione dei versamenti
contributivi;
che pertanto, alla luce di tale ius superveniens gli atti debbono
essere restituiti al giudice a quo, affinché valuti la perdurante
rilevanza della prospettata questione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Brescia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l’11 novembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 novembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola