Ordinanza N. 38 del 1974
Corte Costituzionale
Data generale
13/02/1974
Data deposito/pubblicazione
13/02/1974
Data dell'udienza in cui è stato assunto
05/02/1974
Dott. GIUSEPPE VERZÌ- Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Dott. LUIGI
OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI
– Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI –
Dott. GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI,
Giudici,
22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni
fondiarie perpetue), e dell’art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n.
1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi), promosso con ordinanza
emessa il 15 febbraio 1973 dal pretore di Priverno nel procedimento
civile vertente tra D’Alessio Giuseppe e Verona Domenico, iscritta al
n. 179 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 176 dell’11 luglio 1973.
Visti gli atti di costituzione di D’Alessio Giuseppe e Verona
Domenico;
udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1974 il Giudice
relatore Luigi Oggioni.
Ritenuto che con l’ordinanza indicata in epigrafe emessa in un
giudizio per affrancazione di enfiteusi costituita prima del 28 ottobre
1941, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale
dell’art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, che ai fini della
determinazione della misura del canone enfiteutico fa riferimento al
reddito imponibile risultante in catasto nel 1939 rivalutato ai sensi
del D.L.C.P.S. 12 maggio 1947 n. 356, assumendosi il contrasto di tale
norma che gli artt. 42 e 44 della Costituzione, per la mancata
previsione di un adeguato strumento di rivalutazione dei canoni
enfiteutici e dei corrispondenti capitali di affranco;
che analoga questione è stata sollevata con la stessa ordinanza
nei confronti dell’art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138,
contenente nuove norme in materia di enfiteusi, in quanto si richiama
alla predetta disciplina.
Considerato che la questione, per quanto riguarda la previsione
dell’art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, è stata dichiarata non
fondata con la sentenza n. 37 del 13 marzo 1969 in relazione alle
enfiteusi costituite prima del 28 ottobre 1941, come quella in esame;
che non sono stati prospettati argomenti nuovi o tali da indurre la
Corte a modificare la precedente pronunzia;
che, inoltre, per quanto riguarda l’art. 2 della legge 18 dicembre
1970, n. 1138, questione identica è stata decisa con la sentenza n.
145 del 28 giugno 1973, che ha dichiarato la illegittimità
costituzionale della norma impugnata “nella parte in cui non determina
il valore dei capitali di affranco secondo i criteri stabiliti
dall’art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 (provvedimenti per la
colonizzazione dell’Altopiano della Sila e territori contermini), e
dell’art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (norme per la
espropriazione, bonifica, trasformazione e assegnazione dei terreni ai
contadini), nonché il correlativo valore dei canoni enfiteutici nella
quindicesima parte di quegli stessi capitali”;
che pertanto la norma impugnata, nei detti limiti, ha cessato di
avere efficacia.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a
questa Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in
materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue ), già
dichiarata non fondata con la sentenza n. 37 del 13 marzo 1969, e della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 18
dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi), già
dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 145 del 28
giugno 1973.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO –
ERCOLE ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA –
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – PAOLO
ROSSI – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere