Ordinanza N. 380 del 1985
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1985
Data deposito/pubblicazione
30/12/1985
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/12/1985
REALE – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof.
VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA –
Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO – Dott. ALDO CORASANITI
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO – Dott. FRANCESCO GRECO – Prof. RENATO
DELL’ANDRO, Giudici,
22 luglio 1985 n. 356 avente per oggetto (“Proroga della
fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel
Mezzogiorno e misure in materia previdenziale, di tesoreria centrale e
di sanatoria edilizia”) promosso con ricorso della Regione Toscana
notificato il 16 agosto 1985, depositato in cancelleria il 22
successivo ed iscritto al n. 35 del registro ricorsi 1985.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri,
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice
relatore Renato Dell’Andro.
Ritentito che, con ricorso notificato il 16 agosto 1985, la Regione
Toscana ha chiesto che venga dichiarata l’illegittimità costituzionale
dell’art. 3 del d.l. 22 luglio 1985 n. 356 (“Proroga della
fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel
Mezzogiorno e misure in materia previdenziale, di tesoreria centrale e
di sanatoria edilizia”), per asserito contrasto con gli artt. 117, 119,
3, primo comma, 81, quarto comma, 97 e 77 Cost.;
che nel relativo giudizio si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, concludendo nel senso della infondatezza della
questione sollevata.
Considerato che il d.l. 22 luglio 1985 n. 356 – cui si riferisce
l’impugnazione pur ritualmente proposta dalla Regione ricorrente – non
è stato convertito in legge nel termine espressamente prescritto
dall’art. 77, comma terzo, Cost,;
che, pertanto, va pronunciata la manifesta inammissibilità delle
questioni di costituzionalità ad esso relative, poiché il fatto che
il decreto in esame avesse “forza di legge” non toglie che lo stesso
“debba ormai considerarsi, per necessaria ed automatica conseguenza
dell’inerzia del Parlamento, come non mai esistito quale fonte di
diritto a livello legislativo” (cfr. la sentenza n. 307 del 1983 e le
ordinanze nn. 350, 360, 361, 362 e 363 del 1983).
Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 3 del d.l. 22 luglio 1985 n. 356
(“Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi
contributivi nel Mezzogiorno e misure in materia previdenziale, di
tesoreria centrale e di sanatoria edilizia”), sollevate, in riferimento
agli artt. 117, 119, 3, primo comma, 81, quarto comma, 97 e 77 Cost.,
dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN – ORONZO REALE –
ALBERTO MALAGUGINI – ANTONIO LA
PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI –
GIUSEPPE FERRARI – FRANCESCO SAJA –
GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO – ALDO
CORASANITI – GIUSEPPE BORZELLINO –
FRANCESCO GRECO – RENATO DELL’ANDRO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere