Ordinanza N. 380 del 1994
Corte Costituzionale
Data generale
07/11/1994
Data deposito/pubblicazione
07/11/1994
Data dell'udienza in cui è stato assunto
26/10/1994
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro
FERRI, prof. Luigi MENGONI,
prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI,
prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando
SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del
sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma
dell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promosso con
ordinanza emessa il 19 novembre 1993 dal Pretore di Perugia – Sezione
distaccata di Gubbio nel procedimento civile vertente tra Ciliegi
Giuseppe e U.S.L. di Alto Chiascio iscritta al n. 780 del registro
ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 4, prima serie speciale, dell’anno 1994;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio cautelare proposto dal
dott. Giuseppe Ciliegi contro la U.S.L. di Alto Chiascio per la
sospensione del provvedimento amministrativo di reiezione della
domanda di prolungamento del rapporto convenzionale per un biennio
oltre il limite di età di settanta anni previsto dall’art. 11
dell’accordo collettivo nazionale reso esecutivo dal d.P.R. 28
settembre 1990, n. 314, il Pretore di Perugia-Sezione distaccata di
Gubbio, con ordinanza del 19 novembre 1993, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 4, primo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 del d.lgs. 30
dicembre 1992, n. 503, nella parte in cui non prevede anche per i
medici convenzionati col Servizio Sanitario Nazionale la facoltà di
permanenza in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i
limiti di età per il collocamento a riposo;
che, ad avviso del giudice remittente, tale esclusione contrasta
col principio di ragionevolezza in quanto il “rapporto di
collaborazione” di cui è causa è connotato “in modo tale da
renderlo pienamente assimilabile” ai rapporti di pubblico impiego
previsti dalla disposizione impugnata;
che tale disposizione si porrebbe “altresì, almeno in qualche
misura, in contrasto col principio del diritto al lavoro affermato
nell’art. 4, primo comma, della Costituzione”;
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato dall’Avvocatura dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
infondata;
Considerato che, essendo il rapporto dei medici convenzionati col
Servizio sanitario nazionale – definito “rapporto di lavoro autonomo”
dall’art. 1 del citato accordo collettivo nazionale – essenzialmente
diverso dai rapporti di pubblico impiego considerati dall’art. 16 del
d.lgs. n. 503 del 1992, nessuna violazione dell’art. 3 della
Costituzione è ravvisabile sotto il profilo del principio di
eguaglianza;
che questo parametro costituzionale non appare violato nemmeno
sotto il profilo del principio di ragionevolezza, dovendosi
riconoscere un’ampia discrezionalità del legislatore in materia di
prolungamento dell’età pensionabile, col solo limite della manifesta
arbitrarietà (cfr. sent. nn. 374 del 1992, 491 e 440 del 1991; ord.
nn. 252 del 1993, 349, 362 e 442 del 1992);
che palesemente inconsistente è la pretesa violazione dell’art.
4, primo comma della Costituzione, trattandosi di norma che concerne
l’accesso al mercato del lavoro, mentre nella specie il lavoratore ha
già raggiunto l’età per il collocamento in quiescenza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei
lavoratori privati e pubblici, a norma dell’articolo 3 della legge 23
ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 4,
primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Perugia – Sezione
distaccata di Gubbio, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 novembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA