Ordinanza N. 380 del 1998
Corte Costituzionale
Data generale
20/11/1998
Data deposito/pubblicazione
20/11/1998
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/11/1998
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido
NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1997 dal
pretore di Novara nel procedimento civile vertente tra Mozzanica
Giuseppe ed il prefetto di Novara, iscritta al n. 17 del registro
ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 5, prima serie speciale, dell’anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, nel corso d’un procedimento di opposizione avverso un
provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida, il
pretore di Novara, con ordinanza emessa il 18 novembre 1997, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 223,
comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada);
che, secondo il rimettente, pur essendo opportuno, allo scopo di
tutelare la pubblica incolumità, attribuire al prefetto il potere di
applicare provvisoriamente, in via cautelare ed urgente, il
provvedimento di sospensione che sarà poi adottato in via definitiva
dall’autorità giudiziaria, tuttavia si verifica “un’evidente e
inaccettabile discrasia qualora, in mancanza di qualsiasi seria e
comprovata esigenza cautelare, il prefetto sia per legge tenuto ad
anticipare, puramente e semplicemente, in via provvisoria, quella
stessa sanzione che sarà poi irrogata, con garanzie molto maggiori,
all’esito del processo penale”, finendo il provvedimento prefettizio
col risolversi in una sommaria ed ingiustificata anticipazione della
sanzione definitiva, e rischiando il contravventore di subire una
sospensione preventiva più gravosa di quella successivamente
applicata dal magistrato;
che, dunque, la denunciata norma si porrebbe in contrasto con gli
artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevede: a)
che “il potere del prefetto di sospendere provvisoriamente la patente
di guida sia subordinato all’esistenza di ragioni ulteriori e diverse
rispetto alla mera contestazione della contravvenzione ed in
particolare di serie e comprovate esigenze cautelari o di tutela
della collettività e, comunque, l’esercizio di tale potere non si
risolva nella pura e semplice anticipazione della sanzione
definitiva”; b) che “la durata della sospensione provvisoria sia
proporzionata rispetto alla prevedibile misura della sanzione
accessoria definitiva e non superi in nessun caso il massimo edittale
previsto dalle singole norme incriminatrici”.
Considerato che l’ordinanza di rimessione è carente di motivazione
sulla rilevanza della sollevata questione, e che essa non contiene
neppure una sommaria indicazione di elementi idonei ad individuare la
fattispecie concreta oggetto della specifica controversia sottoposta
all’esame del giudice a quo così da far quantomeno risultare che si
tratti di ipotesi di reato diversa da quelle “per le quali sono
previste le sanzioni accessorie di cui all’art. 222, commi 2 e 3”
dello stesso decreto legislativo n. 285 del 1992, proprio e solo come
tale rientrante nell’a’mbito applicativo della denunciata norma;
che, pertanto, non essendo stata osservata la prescrizione
dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in forza della quale
il giudice è tenuto ad evidenziare nell’ordinanza i termini della
rimessione, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 223, comma 3, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
sollevata – in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione – dal
pretore di Novara, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l’11 novembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 novembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola