Ordinanza N. 381 del 1985
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1985
Data deposito/pubblicazione
30/12/1985
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/12/1985
REALE – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof.
VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA –
Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO – Dott. ALDO CORASANITI –
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO – Dott. FRANCESCO GRECO – Prof. RENATO
DELL’ANDRO, Giudici,
28 novembre 1984 n. 790 (“Ripiano dei disavanzi di Amministrazione
delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di
convenzioni sanitarie”), promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre
1984 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra
l’amministrazione del Tesoro-Ufficio Liquidazione I.N.A.M. e Arrigo
Arrighi e altri, iscritta al n. 83 del registro ordinanze del 1985 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137 bis
dell’anno 1985.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice
relatore Renato Dell’Andro.
Rilevato che, con ordinanza emessa il 17 dicembre 1984, il
Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, primo
comma, 77, terzo comma, e 101, secondo comma, Cost., questione di
legittimità costituzionale dell’art. 6, del d.l. 28 novembre 1984 n.
790 (per errore materiale indicato nel dispositivo dell’ordinanza col
n. 791) (“Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità
sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni
sanitarie”);
che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale
dello Stato, concludendo per la manifesta inammissibilità o
l’infondatezza della questione;
considerato che il d.l. 28 novembre 1984 n. 790 non è stato
convertito in legge ai sensi dell’art. 77, comma terzo., Cost..
Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 6 del d.l. 28 novembre 1984 n.
790 (“Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie
locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni
sanitarie”), sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 77,
terzo comma, e 101, secondo comma, Cost., dal Tribunale di Firenze con
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN – ORONZO REALE –
ALBERTO MALAGUGINI – ANTONIO LA
PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI –
GIUSEPPE FERRARI – FRANCESCO SAJA –
GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO – ALDO
CORASANITI – GIUSEPPE BORZELLINO –
FRANCESCO GRECO – RENATO DELL’ANDRO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere