Ordinanza N. 381 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
06/07/1989
Data deposito/pubblicazione
06/07/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
03/07/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 (Istituzione e disciplina
dell’imposta locale sui redditi) e 19 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597
(Istituzione e disciplina dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche), promossi con ordinanze emesse il 29 settembre, 27 ottobre e
24 novembre 1981 (ma pervenute alla Corte il 17 marzo 1989) dalla
Commissione tributaria di primo grado di Torino nei procedimenti
vertenti tra s.p.a. “Michelin recherche et tecnique” ed
Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritte ai nn. da 168 a
178 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 1989;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento promosso dalla società
per azioni “Michelin recherche et tecnique”, con sede in Svizzera, ed
avente ad oggetto il rimborso di una somma pagata per i.lo.r. su
royalties percepite per sfruttamento di invenzioni industriali, la
Commissione tributaria di primo grado di Torino con due ordinanze del
27 ottobre 1981 (ma pervenute a questa Corte soltanto il 17 marzo
1989: reg. ord. nn. 168 e 176 del 1989), sollevava questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 3
d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599, relativo alla detta imposta, e 19 n.
5 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, in riferimento all’art. 77
(rectius 76) Cost.;
che la Commissione osservava che ai sensi di tale disposto non
erano assoggettati all’i.lo.r. i redditi, ai quali doveva ricondursi
quello in esame, derivanti da attività esercitate nel territorio
italiano da enti stranieri privi nel medesimo territorio di stabile
organizzazione;
che, tanto premesso, la Commissione rimettente dubitava che la
normativa denunciata fosse viziata da eccesso di delega, in quanto
l’art. 4 n. 2 della legge-delega per la riforma tributaria 9 ottobre
1971, n. 825, in base alla quale erano stati emessi i citt. d.d.P.R.
nn. 597 e 599 del 1973, prevedeva, ad avviso della Commissione
stessa, che l’i.lo.r. fosse applicabile anche ai redditi degli enti
stranieri pur se privi di stabile organizzazione nel territorio
italiano;
che nel corso di procedimenti promossi dalla stessa società per
azioni e per lo stesso oggetto la medesima Commissione tributaria con
nove ordinanze emesse tra il 25 settembre e il 24 novembre 1981, ma
tutte pervenute a questa Corte il 17 marzo 1989 (reg. ord. da n. 169
a n. 175 nonché 177 e 178 del 1989), sollevava questione di
legittimità costituzionale degli art. 19 n. 5 del d.P.R. n. 597 e 3,
comma primo, del d.P.R. n. 599 del 1973, in riferimento agli artt. 3
e 53 Cost.;
che essa dubitava che con l’esonero dall’i.lo.r. in discorso le
norme denunciate riservassero un ingiustificato trattamento di favore
alle dette imprese, pur in presenza di indici rivelatori della loro
capacità contributiva;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,
chiedeva che le questioni fossero dichiarate manifestamente
infondate;
Considerato che per la sostanziale identità delle questioni
sollevate i giudizi possono essere riuniti;
che le questioni stesse vanno ritenute manifestamente infondate
in quanto già dichiarate non fondate con sentenza n. 211 del 1987;
che in tale sentenza la Corte osserva, quanto alla censura di
eccesso di delega, come l’art. 4 n. 2 della legge delegante n. 825
del 1971 non contenga in realtà nessuna definizione di reddito
prodotto nel territorio nazionale, e quindi assoggettabili
all’i.lo.r., lasciando così ampia discrezionalità al legislatore
delegato; quanto alla censura riferita agli artt. 3 e 53 Cost., la
citata sentenza nota come il medesimo legislatore delegato non
irragionevolmente abbia stabilito l’esonero in questione al fine di
incoraggiare gli investimenti stranieri in Italia, ancorché
successivamente l’esonero stesso sia stato abolito, per mutate
valutazioni di politica economica, col d.P.R. 30 dicembre 1980 n. 897
(non applicabile nella specie, in quanto l’art. 45 ne ha differito,
quanto all’I.LO.R. sui redditi in questione, l’entrata in vigore al
1° gennaio 1982);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 d.P.R. 29
settembre 1973 n. 599 e 19 n. 5 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597,
sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 77 (rectius: 76) Cost.
dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino con le
ordinanze indicate in epigrafe, in quanto già dichiarate non fondate
con sent. n. 211 del 1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1989.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI