Ordinanza N. 381 del 1998
Corte Costituzionale
Data generale
20/11/1998
Data deposito/pubblicazione
20/11/1998
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/11/1998
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido
NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 5 novembre ed il 29
dicembre 1997 dal pretore di Venezia, sezione distaccata di Chioggia,
iscritte ai nn. 65 e 248 del registro ordinanze 1998 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 7 e 16, prima serie
speciale, dell’anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che nel corso di un procedimento di opposizione avverso un
provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida –
irrogato nei confronti di un automobilista per l’accertata sua
violazione dell’obbligo di dare la precedenza sugli attraversamenti a
pedoni, i quali avevano in conseguenza riportato lesioni lievi – il
pretore di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, con ordinanza
emessa il 5 novembre 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt.
4, 13, 16, 24, 27 e 35 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 223, comma 2, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
che, secondo il rimettente – il quale riconduce la fattispecie de
qua sotto la disciplina dell’art. 221 di quest’ultimo decreto
legislativo, in cui l’esistenza del reato dipende dall’accertamento
di una violazione non costituente reato -, la norma censurata
attribuisce irragionevolmente all’autorità amministrativa un potere
afflittivo svincolato dal presupposto (reato accertato) che soltanto
dovrebbe giustificare l’applicazione della sospensione provvisoria:
la quale, per definizione dello stesso legislatore, costituisce
sanzione accessoria all’accertamento del reato, con il conseguente
pericolo del potenziale conflitto tra la decisione dell’organo
amministrativo e quella del giudicante in ordine all’an ed al quantum
di una pena accessoria, irrogata senza il previo accertamento del
reato;
che, dunque, la norma stessa – “nella parte in cui consente
all’autorità amministrativa di disporre provvisoriamente la
sospensione della patente, e prima ancora che il giudice penale abbia
non solo accertato che un reato sia stato commesso dal soggetto
titolare della patente di guida, ma persino prima ancora che una
notizia di reato sia iscritta a suo carico e che egli abbia assunto
la qualifica di indagato” – si pone in contrasto: a) con la
presunzione di non colpevolezza; b) con la libertà economica e di
circolazione del soggetto che utilizza l’auto per motivi di lavoro;
c) con il diritto di difesa del soggetto medesimo, attesa
l’arbitrarietà del previsto automatismo, in base al quale
l’accertamento di lesioni personali conseguenti ad un incidente
stradale legittima sempre e comunque l’adozione in via preventiva di
una sanzione accessoria;
che, nel corso di un analogo procedimento, lo stesso pretore ha
sollevato – con provvedimento emesso il 29 dicembre 1997 – identica
questione di legittimità costituzionale, richiamando le
considerazioni svolte nella precedente ordinanza, allegata in copia.
Considerato che, comportando la soluzione di questioni riguardanti
la stessa norma e sollevate con le medesime motivazioni, i giudizi
possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
che il rimettente muove dal presupposto che la denunciata
disposizione contempli un procedimento, specificamente vo’lto
all’applicazione di una sanzione principale e di una accessoria,
avente come unico oggetto l’accertamento di un reato, la cui
esistenza dipende a sua volta dall’accertamento di una violazione non
costituente reato;
che, chiamata al vaglio di analoga questione, sia pure riferita
al comma 3 dello stesso art. 223, questa Corte ha avuto modo –
successivamente all’emissione dell’ordinanza di rimessione – di
riaffermare (richiamando la sua precedente sentenza n. 194 del 1996,
ignorata dal giudice a quo) la radicale differenza di finalità e
presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione
provvisoria e la sanzione accessoria della sospensione della patente
di guida inflitta dal giudice penale all’esito del relativo processo
(v. ordinanza n. 170 del 1998);
che in questa sede è sufficiente ribadire che la sospensione
provvisoria costituisce provvedimento amministrativo di esclusiva
competenza del prefetto, avente natura innegabilmente cautelare e
dunque a carattere necessariamente preventivo rispetto
all’accertamento dell’ascritto illecito penale, essendo
strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza
l’incolumità e l’ordine pubblico, onde impedire che il conducente di
un veicolo, resosi responsabile di fatti configurabili come reati
inerenti alla circolazione stradale, continui nell’esercizio di
un’attività palesantesi come potenzialmente creativa di ulteriori
pericoli (cfr., altresì, la sentenza n. 330 del 1998);
che tutti gli asseriti profili d’incostituzionalità, dunque,
risultano denunciati esclusivamente sulla base di una premessa
ermeneutica palesemente erronea;
che, pertanto, le sollevate questioni sono manifestamente
infondate.
Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 223, comma 2, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), sollevate, in riferimento agli artt. 4, 13, 16, 24, 27 e 35
della Costituzione, dal pretore di Venezia, sezione distaccata di
Chioggia, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l’11 novembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 novembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola