Ordinanza N. 382 del 1994
Corte Costituzionale
Data generale
07/11/1994
Data deposito/pubblicazione
07/11/1994
Data dell'udienza in cui è stato assunto
26/10/1994
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro
FERRI, prof. Luigi MENGONI,
prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI,
prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando
SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
nell’ordinanza n. 334 del 7 luglio 1994;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ravvisata la necessità di correggere l’errore materiale contenuto
all’inizio del quinto periodo dell’ordinanza n. 334 del 7 luglio
1994, sostituendo le parole “considerato che effettivamente a
séguito della sentenza che applica la pena su richiesta non è
consentito il sequestro” con le parole “considerato che
effettivamente a séguito della sentenza che applica la pena su
richiesta non è consentita la confisca”;
Visto l’art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dispone che l’errore materiale occorso nell’ordinanza n. 334 del 7
luglio 1994 sia corretto come segue:
all’inizio del quinto periodo le parole “considerato che
effettivamente a séguito della sentenza che applica la pena su
richiesta non è consentito il sequestro” sono sostituite dalle
parole “considerato che effettivamente a séguito della sentenza che
applica la pena su richiesta non è consentita la confisca”.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 novembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA