Ordinanza N. 383 del 1985
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1985
Data deposito/pubblicazione
30/12/1985
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/12/1985
REALE – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof.
VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA –
Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO – Dott. ALDO CORASANITI –
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO – Dott. FRANCESCO GRECO – Prof. RENATO
DELL’ANDRO, Giudici,
1983 n. 529 (“Norme per la rilevazione e la sanatoria delle opere
edilizie abusive”), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 12 ottobre 1983 dal Pretore di Menaggio nel
procedimento penale a carico di Primo Bradanini, iscritta al n. 1005
del registro ordinanze del 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 88 dell’anno 1984;
2) tre ordinanze emesse l’11 ottobre 1983 dal Pretore di Orvieto
nei procedimenti penali a carico di Galletti Benito ed altro, Pietrella
Mauro ed altro e Casasole Giuliano ed altri iscritti ai nn. 1054 e 1055
del registro ordinanze 1983 e n. 481 del registro ordinanze 1984 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 95 e 266
dell’anno 1984;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice
relatore Renato Dell’Andro.
Rilevato che, con ordinanza emessa il 12 ottobre 1983, il Pretore
di Menaggio ha sollevato questione di legittimità costituzionale di
numerose disposizioni del d.l. 5 ottobre 1983 n. 529 (“Norme per la
rilevazione e la sanatoria delle opere edilizie abusive”), e
precisamente dell’art. 1, primo comma, in riferimento all’art. 3, comma
primo, Cost.; dell’art. 1, quarto comma, in riferimento all’art. 77
Cost.; degli artt. 2, secondo comma, e 8, primo e secondo comma, in
riferimento agli artt. 3, comma primo, 23 e 25, comma secondo, Cost.;
dell’art. 6, primo e secondo comma, in riferimento agli artt. 3, comma
primo, 25, comma primo e 101 Cost.; dell’art. 7, terzo comma, in
riferimento all’art. 3, comma primo, Cost.;
che, con tre ordinanze identicamente motivate, emesse l’11 ottobre
1983, il Pretore di Orvieto ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e
97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’intero d.l. 5
ottobre 1983 n. 529;
che nessuno si è costituito né ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che i giudizi vanno riuniti e decisi con unica
ordinanza, e che il d.l. 5 ottobre 1983, n. 529 non è stato convertito
in legge ai sensi dell’art. 77, comma terzo, Cost..
Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale relativa al d.l. 5 ottobre 1983 n. 529
(“Norme per la rilevazione e la sanatoria delle opere edilizie
abusive”), sollevate, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 23, 25,
comma primo e secondo, 25, 77, e 101 Cost. dal Pretore di Menaggio, e,
in riferimento agli artt. 2 e 97 Cost., dal Pretore di Orvieto, con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN – ORONZO REALE –
ALBERTO MALAGUGINI – ANTONIO LA
PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI –
GIUSEPPE FERRARI – FRANCESCO SAJA –
GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO – ALDO
CORASANITI – GIUSEPPE BORZELLINO –
FRANCESCO GRECO – RENATO DELL’ANDRO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere