Ordinanza N. 384 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
06/07/1989
Data deposito/pubblicazione
06/07/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
03/07/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
comma, del d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione
della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia
tributaria) convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982,
n. 516 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 10 luglio
1982, n. 429 recante norme per la repressione dell’evasione in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare
la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al
Presidente della Repubblica per la concesisone di amnistia per reati
tributari), promossi con tre ordinanze emesse il 21 novembre 1987
dalla Commissione Tributaria di primo gado di Belluno, iscritte
rispettivamente ai nn. 107, 108 e 109 del registro ordinanze 1989 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima
serie speciale, dell’anno 1989;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel corso di tre distinti procedimenti tributari
promossi dalla s.n.c. Manzoni avverso avvisi di accertamento
dell’ufficio I.I.D.D. di Belluno, relativi ai redditi dichiarati ai
fini IRPEF e ILOR rispettivamente per gli anni 1982, 1983 e 1984, la
Commissione tributaria di primo grado di Belluno, con tre ordinanze
di analogo contenuto emesse in data 21 novembre 1987, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3
e 24 Cost., dell’art. 12, primo comma, del decreto legge 10 luglio
1982 n. 429, convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982
n. 516, nella parte in cui vieta, in deroga all’art. 3 del codice di
procedura penale, la sospensione del procedimento tributario in
pendenza di un giudizio penale la cui decisione potrebbe influire
sulla vertenza in atto;
che, secondo il giudice a quo, la norma impugnata – precludendo
la sospensione dei procedimenti promossi dalla s.n.c. Manzoni avverso
avvisi di accertamento dell’ufficio I.I.D.D. contenenti la
contestazione di acquisti effettuati senza fattura, con alterazione
di bolle di accompagnamento, pur in pendenza di un processo penale
per gli stessi fatti – ridurrebbe il giudizio tributario, il cui
regime probatorio non consente di giungere all’accertamento del fatto
materiale della falsificazione ed alla individuazione dei suoi
autori, “alla scelta della parte cui credere ‘sulla parola’,
demandando a momento successivo alla formazione del giudicato penale,
ove possibile, la correzione dell’eventuale errore del giudicato
tributario”;
che, sempre secondo il giudice rimettente, tale situazione, da
un lato, costituirebbe violazione del diritto di difesa, esponendo il
contribuente a conseguenze dannose insuscettibili di essere sanate
anche dopo la revoca delle eventuali sanzioni pecuniarie e,
dall’altro, renderebbe praticamente inutile il giudizio tributario
con violazione dell’art. 3 Cost;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto in
giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, ha
concluso per la manifesta infondatezza della questione;
Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti
un’identica questione;
che la medesima questione è stata già dichiarata non fondata
da questa Corte con la sentenza n. 349 del 1987 (confermata dalle
ordinanze n. 432 e n. 988 del 1988 e n. 94 del 1989);
che non sono stati dedotti argomenti nuovi e diversi da quelli
già presi in esame, né sotto il profilo dell’art. 3 Cost.
(considerata l’autonoma funzione del processo tributario), né sotto
il profilo dell’art. 24 Cost. (dal momento che la norma impugnata
consente la possibilità di un’incidenza nel processo tributario
della sentenza penale definitiva).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 12, primo comma, del decreto-legge 10 luglio
1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di
imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la
definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di
primo grado di Belluno con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI