Ordinanza N. 386 del 1994
Corte Costituzionale
Data generale
10/11/1994
Data deposito/pubblicazione
10/11/1994
Data dell'udienza in cui è stato assunto
07/11/1994
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI,
prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare
MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott.
Cesare RUPERTO;
e 46, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
(Istituzione e disciplina dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1984 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Rimini sul ricorso proposto
da Rinaldo Ripa contro l’Ufficio Imposte Dirette di Rimini, iscritta
al n. 131 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno
1994;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Rimini,
sul ricorso proposto da Ripa Rinaldo avverso il silenzio-rifiuto in
ordine alla sua istanza rivolta ad ottenere il rimborso della imposta
Irpef sulla liquidazione della indennità premio di servizio Inadel,
corrispostagli nel mese di dicembre del 1982, e della indennità di
buonuscita Enpas, corrispostagli in data 4 luglio 1983, con ordinanza
del 6 aprile 1984, pervenuta alla Corte solo in data 3 marzo 1994
(R.O. n. 131 del 1994), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 12, lett. e), e 46, comma secondo, del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche), i quali sottopongono
ad identico trattamento tributario l’indennità di anzianità e
quelle di previdenza in quanto redditi soggetti a tassazione
separata;
che, ad avviso del giudice a quo, le predette norme violerebbero
l’art. 76 della Costituzione, in relazione alla legge di delegazione
9 ottobre 1971, n. 825, che, nel sottoporre a tassazione separata “le
indennità spettanti all’atto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato”, si riferirebbe alle sole che traggono origine
direttamente da detto rapporto – in particolare, alla indennità di
anzianità – le quali, avendo natura di retribuzione differita, si
diversificano rispetto alla indennità di buonuscita e alla
indennità premio di servizio, che hanno funzione previdenziale;
che per le stesse ragioni il collegio remittente ravvisa
altresì nella normativa impugnata un contrasto con l’art. 3 della
Costituzione sotto il profilo dell’assoggettamento ad identico
trattamento tributario di due tipi di indennità aventi natura e
funzioni differenti;
Considerato che, successivamente alla pronuncia della ordinanza di
rimessione, è intervenuta la legge 26 settembre 1985, n. 482
(Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine
rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di
assicurazione sulla vita), che ha modificato la regolamentazione
della materia, introducendo un nuovo meccanismo di tassazione delle
indennità di fine rapporto, cui è stato dato dal legislatore
effetto retroattivo;
che, pertanto, va disposta la restituzione degli atti al giudice
a quo per il riesame della rilevanza della questione alla stregua
dello ius superveniens.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di
primo grado di Rimini.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 novembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA