Ordinanza N. 386 del 1998
Corte Costituzionale
Data generale
27/11/1998
Data deposito/pubblicazione
27/11/1998
Data dell'udienza in cui è stato assunto
23/11/1998
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv.
Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
CAPOTOSTI;
30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello
Stato per i non abbienti), promosso con ordinanza emessa il 12 luglio
1997 dal Tribunale di Catania, iscritta al n. 189 del registro
ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 13, prima serie speciale, dell’anno 1998.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che, con ordinanza del 12 luglio 1997, il Tribunale di
Catania, chiamato a pronunciarsi su alcune istanze di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217
(Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti),
nella parte in cui fissa come condizione per l’ammissione al
beneficio la titolarità di un reddito risultante dall’ultima
dichiarazione non superiore ad un determinato limite, senza prevedere
la possibilità di accertamenti in ordine alle reali condizioni
economiche e patrimoniali dell’istante e senza che sia consentito al
giudice verificare se i suoi redditi siano alimentati da proventi di
attività illecite desumibili anche dal suo tenore di vita;
che, ad avviso del remittente, la disposizione censurata
violerebbe in primo luogo l’art. 3 della Costituzione che impone al
legislatore il rispetto del canone della ragionevolezza, in quanto,
prevedendo soltanto controlli formali sulla posizione fiscale
dell’istante, determinerebbe la possibilità che siano ammesse al
patrocinio a spese dello Stato persone che traggono redditi da
attività illecite;
che l’art. 3 della Costituzione sarebbe altresì violato per
l’ingiustificato eguale trattamento riservato a categorie di persone
che si trovano in condizioni economiche diverse, e cioè a soggetti
che versano in situazione di effettiva impossidenza e a soggetti che,
traendo i propri mezzi economici da traffici illeciti, solo
formalmente risultano impossidenti;
che, sotto un ulteriore profilo, il principio di eguaglianza
sarebbe violato per il trattamento deteriore riservato ai cittadini
abbienti, i quali, traendo i loro proventi da attività lecite, sono
assoggettati all’obbligo della dichiarazione dei redditi e non
possono fruire del beneficio, al raffronto con i cittadini che
abbiano redditi provenienti da attività illecita che possono invece
essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato;
che violato, infine, sarebbe l’art. 24, terzo comma, della
Costituzione, secondo il quale i mezzi per agire e difendersi davanti
a ogni giurisdizione dovrebbero essere, con appositi istituti,
assicurati esclusivamente a coloro che versino in una situazione di
non abbienza effettiva e non anche a coloro che si limitino a
dichiarare di essere non abbienti;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 144 del 1992 e con
la successiva ordinanza n. 244 del 1998, ha rilevato e ribadito che
la snella procedura di ammissione al beneficio prevista dall’art. 6
della legge n. 217 del 1990, benché non lasci spazio ad alcuna
verifica o controllo preventivi da parte del giudice competente, è
da ritenere pienamente attuativa del dettato costituzionale, poiché
la garanzia del patrocinio dei non abbienti deve essere assicurata in
tempi brevi, incompatibili con controlli e indagini di una qualche
durata sull’effettivo reddito dell’istante;
che il pericolo che, a causa della limitatezza dell’accertamento
che il giudice è chiamato a compiere in sede di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, possano prodursi le situazioni
denunciate dal remittente è scongiurato dall’art. 6, comma 3, della
medesima legge, in forza del quale l’istanza dell’interessato e il
decreto di ammissione, unitamente alle dichiarazioni e alla
documentazione allegate, devono essere trasmessi all’Intendente di
finanza perché possa verificare l’esattezza dell’ammontare del
reddito attestato dall’imputato e disporre eventualmente controlli
anche a mezzo della Guardia di finanza;
che, diversamente da quanto mostra di ritenere il giudice
remittente, in sede di successivo accertamento assumono rilievo anche
i redditi che provengano da attività illecite (ordinanza n. 244 del
1998), poiché anche con riferimento a questi l’Intendente di finanza
può proporre al giudice la revoca o la modifica del beneficio e
provocare gli effetti recuperatori stabiliti dall’art. 11 in favore
dello Stato e l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.
5, comma 7, a carico dell’indebito beneficiario;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217
(Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
Tribunale di Catania con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 novembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola