Ordinanza N. 39 del 1968
Corte Costituzionale
Data generale
26/04/1968
Data deposito/pubblicazione
26/04/1968
Data dell'udienza in cui è stato assunto
23/04/1968
BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. GIUSEPPE BRANCA –
Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO
DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof.
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI, Giudici,
comma, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
5 gennaio 1966 dal pretore di Empoli nel procedimento penale a carico
di Scappini Graziella, iscritta al n. 19 del Registro ordinanze 1966 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 12 marzo
1966, e di conflitto di attribuzione tra Corte di cassazione e Corte
costituzionale proposto con la medesima ordinanza.
Udita nella camera di consiglio del 2 aprile 1968 la relazione del
Giudice Giuseppe Branca.
Ritenuto che, nel processo penale apertosi dinanzi al pretore di
Empoli contro Graziella Scappini, accusata di lesioni personali, il
giorno 29 aprile 1965 s’era eseguita una perizia medico – legale senza
l’osservanza degli artt. 304 bis – 304 quater del Codice di procedura
penale;
che successivamente erano state pubblicate la sentenza 1965 n. 52
della Corte costituzionale, con cui si dichiarava l’incostituzionalità
dell’art. 392, primo comma, del Codice di procedura penale in quanto
impediva di estendere all’istruzione sommaria le disposizioni degli
artt. 304 bis e seguenti, e la sentenza 11 dicembre 1965 della Corte di
cassazione, con la quale si negava che la predetta sentenza della Corte
costituzionale avesse effetto sulle perizie già eseguite; che il
pretore di Empoli, ravvisando nelle due pronuncie “un contrasto tale da
determinare un conflitto tra due poteri dello Stato”, ne rimetteva la
risoluzione alla Corte costituzionale e, per l’ipotesi che non fosse
legittimato a sollevare il conflitto, sospendeva il giudizio in attesa
che la Corte costituzionale decidesse di promuoverlo (seconda denuncia)
o dichiarasse l’illegittimità costituzionale dell’art. 392, primo
comma, del Codice di procedura penale, la precedente dichiarazione non
essendo presumibilmente estensibile al presente giudizio, secondo
l’interpretazione data dal pretore alla citata pronuncia della
Cassazione (terza denuncia);
che non c’è stata costituzione di parti;
Considerato che il conflitto tra poteri dello Stato, secondo il
pretore di Empoli, sarebbe sorto fra la Cassazione e la Corte
costituzionale, cioè fra organi a cui egli è estraneo, dimodoché non
è legittimato a ricorrere per la risoluzione di tale conflitto (art.
37 e v. art. 39 legge 11 marzo 1953, n. 87); che con la seconda
denuncia, evidentemente, il pretore di Empoli non solleva una questione
su cui la Corte si debba pronunciare; che la Corte costituzionale, con
sentenza n. 52 del 26 giugno 1965, ha dichiarato la illegittimità
costituzionale dell’art. 392, primo comma, del Codice di procedura
penale, in riferimento all’art. 24 della Costituzione e che pertanto
una nuova dichiarazione di illegittimità costituzionale si rende
impossibile essendo la norma già uscita dall’ordinamento, mentre la
predetta sentenza produce i suoi effetti su tutti i giudizi in corso al
momento in cui è stata emanata, fra i quali è compreso quello
pendente presso il pretore di Empoli (Corte costituzionale, sentenza n.
127 del 1966);
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’inammissibilità del ricorso per conflitto di
attribuzione tra Corte di cassazione e Corte costituzionale, proposto
dal pretore di Empoli con l’ordinanza 5 gennaio 1966;
dichiara inoltre la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 392, primo comma, del Codice di
procedura penale, proposta, in riferimento all’art. 24 della
Costituzione, dal pretore di Empoli, con la predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1968.
ALDO SANDULLI – BIAGIO PETROCELLI –
ANTONIO MANCA – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.