Ordinanza N. 39 del 1974
Corte Costituzionale
Data generale
13/02/1974
Data deposito/pubblicazione
13/02/1974
Data dell'udienza in cui è stato assunto
05/02/1974
Dott. GIUSEPPE VERZÌ- Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Dott. LUIGI
OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI
– Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI –
Dott. GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI,
Giudici,
terzo comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanze emesse il 28 marzo 1973 dalla Corte d’assise di Bari,
il 26 e il 22 marzo 1973 dalla Corte d’assise di Livorno nei
procedimenti penali rispettivamente a carico di Carone Michele,
Ciampini Pietro e Palamidessi Massimo ed altri, iscritte ai nn. 211,
214 e 217 del registro ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1 agosto 1973;
2) ordinanze emesse il 9 aprile 1973 dalla Corte d’assise di
Firenze e il 16 maggio 1973 dalla Corte d’assise di Lecce nei
procedimenti penali rispettivamente a carico di Spagnesi Renzo ed altri
e Trigona Liborio, iscritte ai nn. 252 e 268 del registro ordinanze
1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205
dell’8 agosto 1973;
3) ordinanze emesse il 12 aprile 1973 dalla Corte d’assise di La
Spezia e il 16 aprile 1973 dalla Corte d’assise di Trani nei
procedimenti penali rispettivamente a carico di Ramat Marco ed altri e
di Gadaleta Caldarola Gennaro Luigi, iscritte ai nn. 269 e 295 del
registro ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 223 del 29 agosto 1973;
4) ordinanza emessa il 16 giugno 1973 dal giudice istruttore del
tribunale di Locri nel procedimento penale a carico di Panatta Domenico
e Caminiti Franco, iscritta al n. 305 del registro ordinanze 1973 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 236 del 12
settembre 1973.
Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1974 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli.
Ritenuto che con ordinanza emessa dalla Corte d’assise di Bari il
28 marzo 1973 nel corso di un procedimento penale a carico di Carone
Michele è stata sollevata, in riferimento agli artt. 101 e 104 della
Costituzione nonché alla legge 24 marzo 1958, n. 195, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 313, terzo comma, del codice
penale, nella parte in cui subordina il promuovimento o proseguimento
dell’azione penale alla discrezionale valutazione di un organo del
potere esecutivo nell’ipotesi di vilipendio dell’ordine giudiziario;
che analoghe questioni, in riferimento però al solo articolo 104
della Costituzione, sono state sollevate dalla Corte di assise di
Lecce, con ordinanza emessa il 16 maggio 1973 nel corso di un
procedimento penale a carico di Trigona Liborio e dalla Corte di assise
di Trani, con ordinanza emessa il 16 aprile 1973 nel corso di un
procedimento penale a carico di Gadaleta Caldarola Gennaro Luigi;
che analoghe questioni relativamente alla stessa norma, nella parte
in cui attribuisce il potere di concedere l’autorizzazione a procedere
per tale reato al Ministro di grazia e giustizia anziché al Consiglio
superiore della magistratura, sono state sollevate in riferimento agli
artt. 104 e 110 della Costituzione dalla Corte di assise di Livorno
con due ordinanze emesse rispettivamente il 26 marzo 1973 nel corso di
un procedimento penale a carico di Ciampini Pietro ed il 22 marzo 1973
nel corso di un procedimento penale a carico di Palamidessi Massimo ed
altri e dalla Corte di assise di Firenze con ordinanza emessa il 9
aprile 1973 nel corso di un procedimento penale a carico di Spagnesi
Renzo ed altro; nonché in riferimento al solo art. 104 della
Costituzione, dalla Corte di assise di La Spezia con ordinanza emessa
il 12 aprile 1973 nel corso di un procedimento penale a carico di Ramat
Marco ed altri;
che ulteriore questione, relativamente sempre alla stessa norma ed
allo stesso reato, è stata sollevata in riferimento agli artt. 3, 101,
104 e 112 della Costituzione dal giudice istruttore presso il tribunale
di Locri con ordinanza emessa il 16 giugno 1973 nel corso di un
procedimento penale a carico di Panatta Domenico e Caminiti Franco.
Considerato che le medesime questioni e questioni strettamente
analoghe sono state dichiarate tutte non fondate da questa Corte con le
sentenze 16 aprile 1959, n. 22, 22 aprile 1971, n. 91, 28 giugno 1973,
n. 142, ed alcune manifestamente infondate con l’ordinanza 9 gennaio
1974, n. 5, e che non vengono addotti argomenti nuovi che possano
indurre a discostarsi dalle precedenti decisioni.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi a
questa Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 313, terzo comma, del codice penale, nella
parte in cui, per il reato di vilipendio dell’ordine giudiziario,
attribuisce la competenza a concedere l’autorizzazione a procedere al
Ministro per la grazia e giustizia, sollevate in riferimento agli artt.
3, 101, 104, 110 e 112 della Costituzione ed alla legge 24 marzo 1958,
n. 195, con le ordinanze in epigrafe indicate e già dichiarate non
fondate con le sentenze n. 22 del 16 aprile 1959, n. 91 del 22 aprile
1971, n. 142 del 28 giugno 1973 e manifestamente infondate con
l’ordinanza n. 5 del 9 gennaio 1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIUSEPPE
VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO –
ERCOLE ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA –
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – PAOLO
ROSSI – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere