Ordinanza N. 392 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
11/07/1989
Data deposito/pubblicazione
11/07/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
04/07/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
Decreto Presidente della Regione Sicilia 20 agosto 1960 n. 3 (Testo
unico delle leggi per la elezione del Consigli comunali nella Regione
siciliana), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 21 marzo 1986 dal Tribunale di Catania
nel procedimento civile vertente tra D’Urso Paolo e Arcerito
Salvatore, iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima
serie speciale, dell’anno 1989;
2) ordinanza emessa il 7 febbraio 1986 dal Tribunale di Catania
nel procedimento civile vertente tra D’Urso Paolo e Arcerito
Salvatore, iscritta al n. 198 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima
serie speciale, dell’anno 1989;
Udito nella Camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Tribunale di Catania, I sezione civile, con due
ordinanze, rispettivamente del 7 febbraio e del 21 marzo 1986, emesse
nello stesso procedimento civile pendente fra le stesse parti D’Urso
Paolo e Arcerito Salvatore, esattamente dello stesso tenore e con le
stesse parole (salvo, nell’ordinanza del 7 febbraio 1986, la
precisazione che il convenuto si trovava in aspettativa da epoca
anteriore alla presentazione delle candidature), sollevava questione
di legittimità costituzionale dell’art. 5 n. 3 del Decreto
Presidente Regione Sicilia 20 agosto 1960 n. 3 (Testo unico delle
leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana),
con riferimento agli artt. 51, primo comma, e 3 della Costituzione,
nella parte in cui considera ineleggibili i dipendenti delle Unità
sanitarie locali non facenti parte dell’Ufficio di direzione;
che la violazione dei parametri invocati dipende – giusta quanto
si evince dalle ordinanze – dal trattamento deteriore fatto dalla
legge siciliana ai cittadini italiani residenti nell’isola e dalla
conseguente compressione del diritto costituzionale di ogni cittadino
di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive, rispetto a
quanto in proposito invece dispone la legge nazionale 23 aprile 1981
n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle
cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e
circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al
Servizio sanitario nazionale), senza che sussista peraltro alcuna
particolare situazione locale o esclusiva esigenza della Regione;
che nessuno è intervenuto o si è costituito nella causa;
Considerato che è incomprensibile la ragione che ha indotto il
Tribunale a pronunciare nella stessa causa fra le stesse parti due
ordinanze identiche a distanza di pochi giorni, mentre sembra
abbastanza trasparente la ragione per cui sono state trasmesse a
questa Corte a distanza di oltre tre anni, secondo una prassi che
sembra ormai invalsa in questa materia in alcuni Uffici giudiziari,
ma che non può essere apprezzata;
che, comunque, le due identiche ordinanze devono necessariamente
essere riunite e decise con unica ordinanza di questa Corte;
che l’art. 5 n. 3 del Decreto presidenziale in parola è stato
già dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte sotto
ogni profilo, e perciò anche sotto quello dedotto nelle ordinanze in
esame, con le sentenze 4 gennaio 1977 n. 45 e 6 dicembre 1988 n.
1062, e la questione è stata poi dichiarata manifestamente
inammissibile con l’ordinanza 18 gennaio 1989 n.15;
che uguale sorte, pertanto, spetta alla questione qui sollevata;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale;
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 n. 3 del Decreto
Presidente Regione Sicilia 20 agosto 1960 n. 3 (Testo Unico delle
leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana),
con riferimento agli artt. 51, primo comma, e 3 della Costituzione,
sollevata dal Tribunale di Catania con le ordinanze 7 febbraio e 21
marzo 1986, perché l’illegittimità costituzionale è già stata
dichiarata, sotto ogni profilo, con le sentenze 4 gennaio 1977 n. 45
e 6 dicembre 1988 n. 1062.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l’11 luglio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI