Ordinanza N. 392 del 1996
Corte Costituzionale
Data generale
08/11/1996
Data deposito/pubblicazione
08/11/1996
Data dell'udienza in cui è stato assunto
28/10/1996
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY,
prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse
il 1 marzo 1996 dal Tribunale militare di La Spezia, il 6 febbraio
1996 dal Tribunale di Salerno, il 2 ottobre 1995 dal Tribunale di
Modena, il 13 marzo ed il 25 gennaio 1996 dal Tribunale di Foggia, il
18 aprile 1996 dalla Corte d’assise di Cosenza ed il 23 aprile 1996
dal Tribunale di Foggia, rispettivamente iscritte ai nn. 515, 537,
569, 578, 592, 637 e 686 del registro ordinanze 1996 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale nn. 24, 25, 26, 28 e 29, prima serie
speciale, dell’anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1996 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Ritenuto che il Tribunale militare di La Spezia, con ordinanza del
1 marzo 1996 (r.o. 515 del 1996); il Tribunale di Salerno, con
ordinanza del 6 febbraio 1996 (r.o. 537 del 1996); il Tribunale di
Modena, con ordinanza del 2 ottobre 1995, pervenuta a questa Corte il
20 maggio 1996 (r.o. 569 del 1996); il Tribunale di Foggia, con
ordinanze del 25 gennaio, del 13 marzo e del 23 aprile 1996 (r.o.
592, 578 e 686 del 1996, rispettivamente), e la Corte d’assise di
Cosenza, con ordinanza del 18 aprile 1996 (r.o. 637 del 1996), hanno
sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34,
secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che
non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice che abbia
in precedenza fatto parte del collegio del tribunale del riesame
(art. 309 cod. proc. pen.) o dell’appello (art. 310 cod. proc. pen.)
avverso ordinanze in tema di misure cautelari personali, in
riferimento a diversi parametri costituzionali, variamente
individuati dai giudici rimettenti negli artt. 3, 24, 25 e 27 della
Costituzione, sul rilievo, comune alle ordinanze di rimessione, del
verificarsi, in tali ipotesi, diuna duplice valutazione di merito da
parte del medesimo giudice, tale da vulnerarne l’imparzialità,
nonché ulteriormente dell’analogia tra le medesime ipotesi e quella
oggetto della sentenza di questa Corte n. 432 del 1995, che ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, secondo
comma, cod. proc. pen., in quanto non prevede l’incompatibilità alla
funzione di giudizio del giudice per le indagini preliminari che
abbia applicato una misura cautelare personale;
Considerato che le questioni prospettate sono identiche o analoghe,
e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi
congiuntamente;
che l’art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale è
già stato sottoposto all’esame di questa Corte, sotto il profilo
indicato;
che con la sentenza n. 131 del 1996 è stata dichiarata
l’illegittimità costituzionale di detta norma, nella parte in cui
non prevede l’incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice
che, come componente del tribunale del riesame (art. 309 del codice
di procedura penale), si sia pronunciato sull’ordinanza che dispone
una misura cautelare personale nei confronti dell’indagato o
dell’imputato, ovvero che, come componente del tribunale dell’appello
avverso l’ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare
personale nei confronti dell’indagato o dell’imputato (art. 310
dello stesso codice), si sia pronunciato su aspetti non
esclusivamente formali dell’ordinanza anzidetta;
che pertanto, essendo stata la disposizione impugnata già
dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso prospettato dai
giudici rimettenti, le relative questioni devono essere dichiarate
manifestamente inammissibili (v. anche ordinanze nn. 184, 213 e 285
del 1996);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34, secondo comma,
del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt.
3, 24, 25 e 27 della Costituzione, dalla Corte d’assise di Cosenza,
dai Tribunali di Salerno, Modena e Foggia e dal Tribunale militare di
La Spezia, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1996.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l’8 novembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola