Ordinanza N. 394 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
11/07/1989
Data deposito/pubblicazione
11/07/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
04/07/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni), modificati dall’art. 45 della legge 14 aprile
1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e
televisiva), e dell’art. 3 bis, ultimo comma, della legge 4 febbraio
1985, n.10 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 6 dicembre 1984, n.807, recante disposizioni urgenti in
materia di trasmissioni radiotelevisive), promosso con ordinanza
emessa l’8 gennaio 1986 dal Pretore di Pontecorvo nel procedimento
penale a carico di Ponti Massimo, iscritta al n. 183 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 14, prima serie speciale, dell’anno 1989;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989, il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con l’ordinanza indicata in epigrafe – emessa l’8
gennaio 1986, ma pervenuta alla Corte costituzionale il 18 marzo 1989
– il Pretore di Pontecorvo dubita, in riferimento all’art. 3 Cost.,
della legittimità costituzionale:
a) degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156,
i primi due nel testo sostituito con l’art. 45 della legge 14 aprile
1975, n.103, in quanto assoggettano a sanzione penale l’esercizio
senza concessione di apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di
debole potenza, mentre nessuna pena è prevista per l’esercizio senza
concessione di impianti radiotelevisivi via etere in ambito locale;
b) dell’art. 3 bis – rectius: art. 4, comma 3 bis – del
decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito in legge 4 febbraio
1985, n.10, in quanto non estende agli apparecchi radioelettrici di
debole potenza la causa di non punibilità ivi prevista per le
emittenti radiotelevisive;
che il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che tali
questioni siano dichiarate manifestamente infondate;
Considerato che la questione sub a) è stata dichiarata non
fondata con la sentenza n.237 del 1984 e manifestamente infondata con
ordinanze nn. 23, 77, 294 del 1985, 91 del 1986, 35 e 166 del 1987,
282 e 1025 del 1988, 13 del 1989, nonché con la sentenza n. 1030 del
1988;
che la questione sub b) è stata dichiarata non fondata con
quest’ultima sentenza (par. 6);
che l’ordinanza in esame non prospetta argomentazioni o profili
nuovi;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973,
n.156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in
materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) – i primi due
nel testo sostituito con l’art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103
(Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) – e
dall’art. 4, comma 3 bis, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807,
convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6
dicembre 1984, n.807, recante disposizioni urgenti in materia di
trasmissioni radiotelevisive), sollevate in riferimento all’art. 3
Cost., dal Pretore di Pontecorvo con ordinanza dell’8 gennaio 1986.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l’11 luglio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI